Art. 9
Proroga di termini in materia di eventi sismici
In vigore dal 22 set 2018
1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento giorni».
1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All', comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
b) alla lettera d), le parole: «100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata".
2-bis. All', comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019";
b) al secondo periodo, le parole: "31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
2-ter. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "e 2017/2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017/2018 e 2018/2019";
b) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2017/2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017/2018 e 2018/2019";
c) al comma 2, le parole: "ed euro 5 milioni nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019";
d) al comma 5, alinea, le parole: "ed euro 5 milioni nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019";
e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107;
b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui all', comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all', comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018. A tale incremento si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107»;
g) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019».
2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dal comma 2-ter, si applicano anche ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020".
2-sexies. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
2-septies. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "e di 13 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019".
2-octies. All'onere di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91#art-9