Art. 5

Proroga di termini in materia di lavoro e di politiche sociali

In vigore dal 22 set 2018
1. All' del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»; b) al comma 3, primo periodo, le parole «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità di presentazione della DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, nonché la data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia,»; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.». 1-bis. All', comma 155, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 novembre 2018".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91#art-5

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Proroga di termini in materia di lavoro e di politiche sociali (Art. 5 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.) — Testo vigente | Portale Normativo