Capo IV

Art. 65

Autorità nazionale di regolazione del settore postale

In vigore dal 24 apr 2017
1. A decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell' della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all', commi da 6 a 21, e di cui all', comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261.
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