Art. 21-ter
In vigore dal 24 giu 2017
(( (Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE). ))
((
1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell' della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall', comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-21-ter