Art. 12-bis

In vigore dal 24 giu 2017
(( (Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere).)) ((1. Il secondo periodo del comma 7 dell' del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi nè destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo"))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-12-bis

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