Art. 4 quater
Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico
In vigore dal 27 feb 2016
1. All' del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché quelli relativi al traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalità di accertamento e di repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017";
c) al comma 3, le parole: "1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2017".
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2015-12-30;210#art-4-quater