Art. 4 bis
Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo da parte degli enti in dissesto
In vigore dal 27 feb 2016
1. All', comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Dall'anno 2012 all'anno 2017";
b) le parole: "dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: ", rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2015-12-30;210#art-4-bis