Capo I

Art. 2

Abrogato

Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione

In vigore dal 13 set 2014 al 11 nov 2014
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 174, è aggiunto, in fine, il seguente comma: " 4-ter. Il bando di gara, può altresì prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi più complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.". 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. All'articolo 175, comma 5-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 174". 4. Al comma 2 dell' del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo: "nè agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto" è soppresso.
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