Capo V

Art. 19

Abrogato

Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione

In vigore dal 13 set 2014 al 11 nov 2014
1. La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133#art-19

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