Capo V
Art. 19
AbrogatoEsenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione
In vigore dal 13 set 2014 al 11 nov 2014
1. La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono
esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione
ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133#art-19