Capo V
Art. 18
AbrogatoLiberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo
In vigore dal 13 set 2014 al 11 nov 2014
1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«In deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 150 mila, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133#art-18