Capo IV

Art. 10

Abrogato

Disposizioni per il potenziamento dell'operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia

In vigore dal 13 set 2014 al 11 nov 2014
1. All' del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche: "a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "dai medesimi promossa," sono aggiunte le seguenti: "nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e),"; b)  al comma 7, lettera b) le parole: "alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche" sono sostituite dalle seguenti: "a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque"; c) al comma 11, lettera e), dopo le parole: "ammissibili a finanziamento" sono aggiunte le seguenti: ", e i settori di intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonché i criteri e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento"; d) al comma 11, lettera e-bis), le parole: "con riferimento a ciascun esercizio finanziario," sono soppresse; le parole: "ai sensi del comma 7, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b),"; le parole: "con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A.," sono soppresse; le parole: "a condizioni di mercato" sono soppresse; alla fine del capoverso sono aggiunte le seguenti parole: "Con una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia." 2. Al comma 5-bis dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "stabiliti negli Stati membri dell'Unione Europea", sono aggiunte le seguenti: "enti individuati all', paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133#art-10

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