Art. 19
Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali
In vigore dal 4 ago 2013
1. Alla lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "a supporti integrativi o ad altri beni" sono sostituite dalle seguenti: "a beni diversi dai supporti integrativi";
a-bis) il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo."
b) al sesto periodo le parole "se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione" sono sostituite dalle seguenti "in ogni caso";
c) l'ottavo periodo è abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63#art-19