Art. 13 bis
Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
In vigore dal 4 ago 2013
(Modifica dell' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).
1. L' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:
". (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63#art-13-bis