Art. 15

Proroga di termini in materia di accantonamenti

In vigore dal 31 dic 2008
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi dell', comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 2. Le somme conservate nel conto residui, ai sensi dell', comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate nell'anno 2008, sono ulteriormente conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207#art-15

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