Titolo I
Art. 7
AbrogatoMisure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati
In vigore dal 4 lug 2006 al 11 ago 2006
Misure urgenti in materia di passaggi
di proprietà di beni mobili registrati
1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell' della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223#art-7