Art. 7

In vigore dal 10 mag 2026
Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati 1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ((nonchè ai titolari degli sportelli telematici del diportista (STED) di cui all', comma 1, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, limitatamente alle unità da diporto, presso la sede dello STED, in regime di terzietà ed esclusivamente se in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all', comma 1, lettera f), della legge 8 agosto 1991, n. 264, ottenuto previo esame di cui all' della legge 8 agosto 1991, n. 264, svolto limitatamente alle parti relative alla disciplina della navigazione e legislazione complementare. Tutti i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a rilasciare l'autenticazione)) gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. 2. I commi 390 e 391 dell' della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223#art-7

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