Titolo I

Art. 4

Abrogato

Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane

In vigore dal 4 lug 2006 al 11 ago 2006
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane 1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali. 3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza. 4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell', commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223#art-4

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