Art. 32
In vigore dal 12 ago 2006
Contratti di collaborazione
1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, all' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
((il comma 6 è sostituito))
dai seguenti:
"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del
((testo unico di cui al))
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223#art-32