Art. 39 undecies
Interventi per la ricostruzione del Belice
In vigore dal 1 mar 2006
1. Per il completamento degli interventi di cui all', comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo triennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273#art-39-undecies