Art. 17

Codice della strada

In vigore dal 1 mar 2006
1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006"; b) al comma 2-ter il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007.".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273#art-17

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