Art. 2

In vigore dal 28 apr 2004
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 aprile 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legge:2004-04-26;107#art-2

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Art. 2 Proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici — Testo vigente | Portale Normativo