Art. 1 bis
In vigore dal 27 giu 2004
1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 i termini relativi alla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, di cui all'articolo 22, commi 2 e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2004-04-26;107#art-1-bis