Art. 15

Acque potabili trattate

In vigore dal 29 dic 2003
1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-24;355#art-15

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