Art. 14

Norme per la sicurezza degli impianti

In vigore dal 28 feb 2004
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-24;355#art-14

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