Art. 30

Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti

In vigore dal 30 dic 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti (Art. 30 Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.) — Testo vigente | Portale Normativo