Art. 29
Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici
In vigore dal 30 dic 1993
DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEI COMMI 1 E 2 DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1993-10-29;429#art-29