Art. 23
Disposizioni in materia di pensioni dirette e di reversibilità nonché di locazioni di alloggi di proprietà delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.
In vigore dal 20 set 1992
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1992-07-20;342#art-23