Art. 18

Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio, nonché interpretazione autentica in materia di applicazione del testo unico sulle assicurazioni private.

In vigore dal 20 set 1992
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68

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urn:nir:stato:decreto.legge:1992-07-20;342#art-18

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Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio, nonché interpretazione autentica in materia di applicazione del testo unico sulle assicurazioni private. (Art. 18 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992.) — Testo vigente | Portale Normativo