Art. 18
Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio, nonché interpretazione autentica in materia di applicazione del testo unico sulle assicurazioni private.
In vigore dal 20 set 1992
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1992-07-20;342#art-18