Art. 4

Miglioramenti delle pensioni ai superstiti

In vigore dal 21 lug 1992
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 70
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urn:nir:stato:decreto.legge:1992-05-20;292#art-4

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Miglioramenti delle pensioni ai superstiti (Art. 4 Rivalutazione delle pensioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S.) — Testo vigente | Portale Normativo