Art. 3
Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e per il personale dipendente dalle aziende private del gas.
In vigore dal 21 lug 1992
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI
SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 70
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1992-05-20;292#art-3