Art. 5

In vigore dal 31 dic 1990
1. I rapporti di lavoro dei medici inquadrati ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e del decreto del Ministro della sanità 18 novembre 1987, n. 503, in essere alla data del 30 dicembre 1990, sono confermati ad esaurimento.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1990-12-29;415#art-5

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