Art. 3

In vigore dal 2 mar 1991
1. È prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale e dei provvedimenti legislativi da essa eventualmente previsti riguardanti il convenzionamento esterno e comunque non oltre il 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, riguardante le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia, in regime di convenzionamento esterno e già convenzionate al 31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma societaria.

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urn:nir:stato:decreto.legge:1990-12-29;415#art-3

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