Titolo III

Art. 12

Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate.

In vigore dal 2 mar 1989
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 24 APRILE 1989, N. 144
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urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;549#art-12

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Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate. (Art. 12 Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale.) — Testo vigente | Portale Normativo