Titolo III
Art. 12
12 / 31Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate.
In vigore dal 2 mar 1989
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 24 APRILE 1989, N. 144
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;549#art-12