Art. 4

Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

In vigore dal 3 ago 1987
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 3 OTTOBRE 1987, N. 398
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Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (Art. 4 Applicazione dell'articolo 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, ai fondi di previdenza gestiti dall'INPS.) — Testo vigente | Portale Normativo