Art. 4 · Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Art. 4

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Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

In vigore dal 3 ago 1987
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 3 OTTOBRE 1987, N. 398
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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-06-01;210#art-4