Art. 3

Recepimento

In vigore dal 30 mar 2026
Recepimento 1.   Entro l’11 maggio 2028 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall’11 maggio 2028. Tuttavia, essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, come modificata dalla presente direttiva, e agli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater nonché, nella parte in cui si riferisce al paragrafo 3 dell’articolo 11, all’articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE a decorrere dall’11 maggio 2029. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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