Art. 1
Modifiche della direttiva 2014/49/UE
In vigore dal 30 mar 2026
Modifiche della direttiva 2014/49/UE
La direttiva 2014/49/UE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presente direttiva fissa norme e procedure relative all’istituzione e al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD), alla copertura e al rimborso dei depositi e alle salvaguardie per l’uso dei fondi degli SGD per misure diverse dal rimborso dei depositi al fine di assicurare l’accesso dei depositanti ai loro depositi.»
;
b)
al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
agli enti creditizi e alle succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell’Unione che sono affiliati ai sistemi di cui alla lettera a), b) o c) del presente paragrafo.»
;
2)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
al punto 3), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«3)
“deposito”: un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali abitualmente svolte dagli enti creditizi nel corso della loro attività, che l’ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditore quando:»
;
ii)
al punto 13), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«13)
“impegno di pagamento”: un obbligo irrevocabile e pienamente garantito di un ente creditizio di pagare a un SGD un importo monetario su richiesta di tale SGD e in cui la garanzia reale:»
;
iii)
sono aggiunti i punti seguenti:
«19)
“autorità di risoluzione”: un’autorità di risoluzione ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/59/UE;
20)
“depositi dei fondi dei clienti”: fondi che i titolari dei conti che sono enti finanziari ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 depositano nel corso della loro attività presso un ente creditizio per conto dei loro clienti;
21)
“disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione”: disciplina istituita dagli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dai regolamenti e da tutti gli atti dell’Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, o dell’articolo 109 TFUE;
22)
“riciclaggio”: riciclaggio quale definito all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
23)
“finanziamento del terrorismo”: finanziamento del terrorismo quale definito all’, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) 2024/1624.
(*1) Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).»;"
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sono trattate come depositi le azioni in società di finanziamento immobiliare (“building societies”) dell’Irlanda, ad eccezione di quelle aventi natura di capitale di cui all’, paragrafo 1, lettera b).»
;
3)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio non adempia ai suoi obblighi derivanti dall’appartenenza a un SGD, quest’ultimo ne dia notifica immediata all’autorità designata e all’autorità competente di tale ente creditizio. Gli Stati membri assicurano che tale autorità competente, in cooperazione con tale autorità designata e, se del caso, con l’SGD in questione, adotti prontamente tutte le misure appropriate, compresa, ove necessario, l’imposizione di sanzioni, al fine di garantire che l’ente creditizio interessato adempia ai suoi obblighi derivanti dall’appartenenza a un SGD.
Ai fini delle misure di cui al primo comma, gli Stati membri, se del caso, assicurano che le autorità competenti siano in grado di esercitare i poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 1, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE.
Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione da parte di enti creditizi degli obblighi di un membro di un SGD. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio non paghi i contributi di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 4, entro il termine specificato dall’SGD, quest’ultimo o, se del caso, l’autorità designata interessata applichi, per il periodo di ritardo, il tasso di interesse legale sull’importo dovuto.»
;
c)
i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Gli Stati membri assicurano che l’SGD informi l’autorità designata e l’autorità competente interessate, qualora le misure di cui ai paragrafi 4 e 4 bis non siano in grado di garantire il rispetto da parte dell’ente creditizio degli obblighi derivanti dall’appartenenza a un SGD. Gli Stati membri assicurano che l’SGD o, se del caso, l’autorità designata interessata valuti se l’ente creditizio continua a soddisfare le condizioni per mantenere l’appartenenza a tale SGD e informi l’autorità competente interessata dell’esito di tale valutazione.
6. Gli Stati membri assicurano che, qualora un’autorità competente decida di revocare un’autorizzazione in conformità dell’articolo 18 della direttiva 2013/36/UE, l’ente creditizio interessato cessi di essere membro del proprio SGD. Gli Stati membri assicurano che i depositi detenuti in tale ente creditizio alla data in cui questo ha cessato di essere membro dell’SGD a seguito della revoca dell’autorizzazione continuino a essere coperti da tale SGD.»
;
d)
al paragrafo 7 è aggiunto il comma seguente:
«Qualora il funzionamento dell’SGD sia gestito da una società privata, le autorità designate dispongono dei poteri di esecuzione necessari per porre rimedio alle violazioni della presente direttiva da parte di tale SGD, compresi i poteri di imporre sanzioni o altre misure amministrative.»
;
e)
il paragrafo 8 è soppresso;
f)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«13. Entro l’11 maggio 2029 l’ABE elabora orientamenti sull’ambito di applicazione, sui contenuti e sulle procedure delle prove di stress di cui al paragrafo 10.»
;
4)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
i depositi derivanti da operazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;»
;
ii)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
i depositi effettuati dagli enti finanziari ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013, a nome proprio e per proprio conto;»
;
iii)
la lettera e) è soppressa;
iv)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
i depositi i cui titolari non sono mai stati identificati a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1624, qualora tali depositi siano divenuti indisponibili, tranne nel caso in cui il titolare chieda il rimborso e né l’ente creditizio né l’SGD possano dimostrare che la mancata identificazione è imputabile ad azioni o alla mancata azione da parte del titolare del conto e purché l’identità del depositante sia stata verificata prima del rimborso;»
;
v)
la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j)
i depositi delle amministrazioni centrali o delle amministrazioni di Stati federati ai sensi dell’allegato A, punti 2.114 e 2.115, del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), ad eccezione dei depositi delle istituzioni senza scopo di lucro controllate dall’amministrazione centrale o dalle amministrazioni di Stati federati;
(*2) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj).»;"
vi)
è aggiunta la lettera seguente:
«l)
i depositi che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 ter, paragrafo 1 bis, lettere da a) a d), della direttiva 2014/59/UE, compresi i depositi con durata residua inferiore a un anno.»
;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che i depositi detenuti da regimi pensionistici personali e professionali delle piccole e medie imprese siano inclusi fino al livello di copertura di cui all’articolo 6, paragrafo 1.»
;
5)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«In aggiunta al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che i seguenti depositi siano protetti per un importo non inferiore a 500 000 EUR per sei mesi dopo l’accredito dell’importo o a decorrere dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili:»
;
ii)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
i depositi derivanti da operazioni su beni immobili effettuate da una persona fisica relative a proprietà residenziali private e i depositi destinati a tali operazioni, a condizione che queste ultime siano state concluse o che si preveda siano concluse a breve termine e a condizione che tale persona fisica possa fornire documenti per provare che, prima della data in cui un’autorità amministrativa pertinente è giunta alla conclusione di cui all’, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o in cui un’autorità giudiziaria ha adottato una decisione di cui all’, paragrafo 1, punto 8), lettera b), tali operazioni erano state concluse o si prevedeva fossero concluse a breve termine;»
;
iii)
sono aggiunti i commi seguenti:
«Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri assicurano che i depositi siano protetti per un importo massimo di 2 500 000 EUR.
Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri definiscono “a breve termine” nel diritto nazionale.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Gli Stati membri assicurano che il livello di copertura di cui al paragrafo 2 integri il livello di copertura di cui al paragrafo 1.»
;
c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. La Commissione riesamina periodicamente, e almeno ogni cinque anni, gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2. Questa presenta eventualmente una proposta di atto legislativo al Parlamento europeo e al Consiglio per adattare l’importo di cui al paragrafo 1, tenendo conto in particolare dell’evoluzione del settore bancario e della situazione economica e monetaria dell’Unione, nonché per adattare gli importi di cui al paragrafo 2, tenendo conto dell’evoluzione dei prezzi dei beni immobili nei diversi Stati membri e della necessità di assicurare la proporzionalità e condizioni di parità in tutta l’Unione.»
;
6)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Quando il titolare del conto non ha pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la persona che ne ha pieno diritto beneficia della garanzia, purché essa sia stata identificata o sia identificabile prima della data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’, paragrafo 1, punto 8), lettera b).
Fermo restando l’articolo 8 quater, nel caso di fondi detenuti dal titolare di un conto per conto di una persona che ne ha pieno diritto in un conto separato a fini professionali definiti dal diritto nazionale, e qualora, conformemente al diritto nazionale, tali fondi siano isolati nell’interesse di tale persona dai diritti di altri creditori del titolare del conto, l’SGD, nel determinare l’importo coperto dovuto alla persona che ne ha pieno diritto, non tiene conto di altri depositi collocati da tale persona presso lo stesso ente creditizio, se tale persona è identificata da tale ente creditizio.
Gli Stati membri assicurano che gli SGD possano rimborsare i depositi coperti al titolare del conto a beneficio di ciascuna persona che ne ha pieno diritto, o direttamente alla persona che ne ha pieno diritto.»
;
b)
al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«5. Gli Stati membri possono decidere che le passività del depositante nei confronti dell’ente creditizio che sono esigibili prima della data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’, paragrafo 1, punto 8), lettera b), siano dedotte dall’importo totale dei depositi ammissibili di tale depositante nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano il contratto tra l’ente creditizio e il depositante.»
;
c)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Gli Stati membri assicurano che l’SGD rimborsi il capitale alla pari nonché gli interessi sui depositi maturati fino alla data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’, paragrafo 1, punto 8), lettera b). Il livello di copertura di cui all’articolo 6, paragrafo 1, o, nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, il livello di copertura stabilito in tale paragrafo, non è superato.»
;
d)
al paragrafo 9, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Tale informazione è contenuta nel foglio informativo del depositante di cui all’articolo 16 della presente direttiva.»
;
7)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 7 bis
Onere della prova per l’ammissibilità dei depositi e il diritto agli stessi
Gli Stati membri assicurano che, nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 3, il depositante o, se del caso, il titolare del conto dimostri che i depositi in questione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, o, in alternativa, dimostri il diritto ai depositi nelle circostanze di cui all’articolo 7, paragrafo 3.»
;
8)
l’articolo 8 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli SGD assicurano che l’importo rimborsabile sia disponibile non appena possibile e in ogni caso entro sette giorni lavorativi dalla data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all’, paragrafo 1, punto 8), lettera b).»
;
b)
il paragrafo 2 è soppresso;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri consentono agli SGD di applicare un periodo più lungo per il rimborso:
a)
dei depositi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, che superano l’importo definito all’articolo 6, paragrafo 1; e
b)
dei depositi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 8 ter, se la persona che ha pieno diritto a tali depositi non è stata identificata quando tali depositi sono divenuti indisponibili.
Tale periodo più lungo non è superiore a 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui tali SGD ricevono le informazioni o la documentazione complete da essi richieste al fine di esaminare i diritti e verificare che siano soddisfatte le condizioni per il rimborso.»
;
d)
il paragrafo 4 è soppresso;
e)
il paragrafo 5 è così modificato:
i)
la lettera b) è soppressa;
ii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
in deroga al paragrafo 9, non sono state effettuate operazioni relative al deposito negli ultimi 24 mesi e il conto è pertanto dormiente, tranne nel caso in cui un depositante detenga anche depositi su un altro conto che non è dormiente presso lo stesso ente creditizio; o»
;
iii)
la lettera d) è soppressa;
f)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. Fermo restando l’articolo 9, paragrafo 3, se un deposito è soggetto a misure restrittive adottate dall’Unione sulla base dell’articolo 29 del trattato dell’Unione europea (TUE) o dell’articolo 215 TFUE (“misure restrittive dell’Unione”), gli Stati membri assicurano che gli SGD sospendano il rimborso dell’importo rimborsabile per la durata di tali misure.
Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi accantonino i depositi soggetti a misure restrittive dell’Unione in modo da consentire l’immediata identificazione ai fini del primo comma del presente paragrafo.»
;
g)
il paragrafo 8 è soppresso;
h)
il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. Gli Stati membri assicurano che, qualora non vi sia stata alcuna operazione relativa al deposito negli ultimi 24 mesi, un SGD possa fissare una soglia per i costi amministrativi che gli deriverebbero da tale rimborso. L’SGD non è obbligato ad adottare misure attive per rimborsare i depositanti al di sotto di tale soglia. Tuttavia, gli Stati membri assicurano che l’SGD rimborsi i depositanti al di sotto di tale soglia su richiesta di questi ultimi.»
;
9)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 8 bis
Rimborso dei depositi superiori a 10 000 EUR
Gli Stati membri assicurano che, qualora gli importi da rimborsare superino i 10 000 EUR, gli SGD rimborsino, ove possibile, i depositanti mediante bonifici quali definiti all’, punto 24), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) o, qualora tali bonifici non siano possibili, mediante mezzi di pagamento, diversi dal pagamento in contanti, che garantiscano la tracciabilità dei fondi.
Articolo 8 ter
Copertura dei depositi dei fondi dei clienti
1. Gli Stati membri assicurano che i depositi dei fondi dei clienti siano coperti dagli SGD se si applicano tutte le condizioni seguenti:
a)
tali depositi sono collocati in nome e per conto dei clienti ammissibili alla protezione a norma dell’, paragrafo 1;
b)
tali depositi sono effettuati su conti separati conformemente ai requisiti di salvaguardia stabiliti dal diritto dell’Unione che disciplina le attività delle entità di cui all’, paragrafo 1, lettera d);
c)
i clienti di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono identificati o identificabili dall’ente finanziario che detiene il conto in nome di tali clienti prima della data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’, paragrafo 1, punto 8), lettera b).
2. Gli Stati membri assicurano che il livello di copertura di cui all’articolo 6, paragrafo 1, si applichi a ciascuno dei clienti che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, nel determinare l’importo rimborsabile per un singolo cliente, l’SGD non tiene conto dell’importo totale dei depositi collocati da tale cliente presso lo stesso ente creditizio.
3. Gli Stati membri assicurano che gli SGD rimborsino i depositi dei fondi dei clienti coperti al titolare del conto a beneficio di ciascun cliente, o direttamente al cliente.
4. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
i dettagli tecnici relativi all’identificazione dei clienti per il rimborso in conformità dell’articolo 8;
b)
i criteri e le circostanze in base ai quali il rimborso deve essere effettuato al titolare del conto a beneficio di ciascun cliente o direttamente al cliente;
c)
le norme per evitare diritti multipli di rimborso a favore dello stesso beneficiario.
Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, l’ABE tiene conto degli elementi seguenti:
a)
le specificità del modello economico dei diversi tipi di enti finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettera d);
b)
le prescrizioni specifiche del diritto dell’Unione applicabile che disciplina le attività degli enti finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettera d), per il trattamento dei fondi dei clienti.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro l’11 maggio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 8 quater
Sospensione dei rimborsi in caso di preoccupazioni in merito al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo
1. Gli Stati membri assicurano che l’autorità designata informi l’SGD entro 24 ore dal momento in cui l’autorità designata riceve da un supervisore del settore finanziario quale definito all’, punto 1), della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) le informazioni di cui all’articolo 64, paragrafo 4, di tale direttiva. Gli Stati membri assicurano che lo scambio di informazioni tra l’autorità designata e l’SGD si limiti alle informazioni strettamente necessarie per l’esercizio dei compiti e delle responsabilità dell’SGD ai sensi della presente direttiva e che tale scambio di informazioni rispetti i requisiti di cui alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).
2. Gli Stati membri assicurano che l’SGD sospenda il rimborso dell’importo rimborsabile qualora un depositante, o altra persona avente diritti sulle somme depositate sul suo conto, sia stato accusato di un reato derivante dal riciclaggio o finanziamento del terrorismo, o ad esso connesso, in attesa della sentenza del tribunale. Gli Stati membri stabiliscono una procedura atta a garantire che tali informazioni siano comunicate tempestivamente all’SGD.
3. Gli Stati membri assicurano che l’SGD sospenda il rimborso dell’importo rimborsabile per lo stesso periodo di cui all’articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1640, qualora sia informato dall’ente creditizio o dall’autorità designata che l’unità di informazione finanziaria di cui a tale articolo ha sospeso un’operazione, un conto o un rapporto d’affari relativo al depositante interessato.
4. Gli Stati membri assicurano che l’SGD non sia ritenuto responsabile di eventuali sospensioni effettuate conformemente ai paragrafi 2 e 3.
(*3) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj)."
(*4) Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj)."
(*5) Direttiva 96/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/9/oj).»;"
10)
all’articolo 9, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Fatto salvo qualsiasi altro diritto che essi possano avere ai sensi della legislazione nazionale, gli SGD che effettuano pagamenti a titolo di garanzia in un contesto nazionale hanno il diritto di subentrare nei diritti ai depositanti nell’ambito delle procedure di liquidazione o riorganizzazione per un importo pari alle somme pagate da tali SGD a tali depositanti. Gli SGD che forniscono un contributo nel contesto degli strumenti di risoluzione di cui all’articolo 37, paragrafo 3, lettera a) o b), della direttiva 2014/59/UE, o nel contesto delle misure adottate in conformità dell’articolo 11, paragrafo 5, della presente direttiva, vantano, nelle procedure di liquidazione, un diritto nei confronti dell’ente creditizio residuo per un importo pari al loro contributo. Tale diritto è considerato allo stesso livello dei depositi coperti ai sensi del diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza di cui all’articolo 108, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
3. Gli Stati membri assicurano che i depositanti i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dall’SGD entro la scadenza dei termini di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3, possano reclamare, nei confronti dell’SGD, il rimborso dei loro depositi entro cinque anni dalla data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’, paragrafo 1, punto 8), lettera b).»
;
11)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano quantomeno un livello-obiettivo dello 0,8 % dell’importo dei depositi coperti dei suoi membri.
Per il calcolo del livello-obiettivo di cui al primo comma, il periodo di riferimento è compreso tra il 31 dicembre precedente la data entro la quale il livello-obiettivo deve essere raggiunto e tale data.
Nel determinare se l’SGD ha raggiunto il livello-obiettivo di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto solo dei mezzi finanziari disponibili conferiti direttamente all’SGD dai membri o recuperati presso questi ultimi, al netto delle spese e degli oneri amministrativi. Tali mezzi finanziari disponibili comprendono i redditi da investimento derivanti da fondi versati dai membri all’SGD e i fondi recuperati dall’SGD a fronte dei suoi diritti derivanti dai suoi interventi, ma escludono i rimborsi non reclamati dai depositanti ammissibili durante le procedure di rimborso nonché eventuali passività del debito dovute dall’SGD. Il diritto in essere su un prestito concesso a un altro SGD ai sensi dell’articolo 12 o il diritto in essere su un prestito o su mezzi altrimenti resi disponibili ai sensi dell’articolo 12 bis è incluso e computato esclusivamente ai fini del livello-obiettivo.
Quando la capacità di finanziamento è inferiore al livello-obiettivo, il pagamento dei contributi riprende almeno fino al nuovo raggiungimento del livello-obiettivo.
Se il livello-obiettivo di cui al primo comma del presente paragrafo è stato raggiunto per la prima volta e i mezzi finanziari disponibili, a seguito di un aumento dell’importo dei depositi coperti o di un esborso di fondi dell’SGD conformemente all’articolo 8 o all’articolo 11, paragrafi 2, 3 o 5, sono stati ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, un SGD fissa il contributo regolare a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo non superiore a sei anni.
Se il livello-obiettivo di cui al primo comma è stato raggiunto per la prima volta e i mezzi finanziari disponibili sono stati ridotti di meno di un terzo del livello-obiettivo, un SGD fissa il contributo regolare a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro due anni. Un SGD può estendere tale periodo di un ulteriore anno per garantire che l’importo da raccogliere raggiunga un importo proporzionato ai costi legati alla raccolta dei contributi.
Il contributo regolare tiene debito conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici quando si stabiliscono i contributi annuali nel contesto del presente articolo.
Gli Stati membri possono prorogare il periodo iniziale di cui al primo comma per un massimo di quattro anni se l’SGD ha effettuato esborsi cumulati per una percentuale superiore allo 0,8 % dei depositi coperti.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I mezzi finanziari disponibili che l’SGD prende in considerazione per il raggiungimento del livello-obiettivo di cui al paragrafo 2 possono includere gli impegni di pagamento esigibili entro due giorni lavorativi da una richiesta dell’SGD. La quota totale di tali impegni di pagamento non supera il 30 % dell’importo totale dei mezzi finanziari disponibili raccolti ai sensi del paragrafo 2.
L’ABE emana orientamenti sugli impegni di pagamento che stabiliscono i criteri di ammissibilità di tali impegni.»
;
c)
il paragrafo 4 è soppresso;
d)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Gli Stati membri assicurano che gli SGD, le autorità designate o le autorità competenti definiscano la strategia di investimento per i mezzi finanziari disponibili degli SGD e che tale strategia di investimento sia conforme ai principi di diversificazione e di investimento in attività a basso rischio. Gli SGD utilizzano i derivati esclusivamente ai fini della gestione dei rischi, compresa la gestione del rischio di mercato e del rischio di liquidità.»
;
e)
è inserito il paragrafo seguente:
«7 bis. Laddove gli SGD possano depositare in tutto o in parte i propri mezzi finanziari disponibili presso la banca centrale nazionale o il tesoro nazionale, gli Stati membri assicurano che tali mezzi finanziari disponibili siano separati da altri fondi ai fini della contabilità e siano prontamente disponibili per l’uso da parte di tali SGD conformemente agli articoli 11 e 12 e all’articolo 14, paragrafo 3.»
;
f)
il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. Gli Stati membri assicurano che gli SGD dispongano di adeguati sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve termine per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti. I sistemi di finanziamento alternativo finanziati mediante fondi pubblici sono utilizzati in ultima istanza solo per il rimborso a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, e per le misure di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e sono forniti sotto forma di prestiti o garanzie. I sistemi di finanziamento alternativo da fonti pubbliche sono forniti solo a condizione che l’SGD assuma l’impegno giuridico di rimborsare entro sei anni i sistemi di finanziamento alternativo finanziati o garantiti mediante fondi pubblici e gli interessi e le spese concordati.
In circostanze straordinarie, se, in considerazione degli esborsi e dei recuperi durante il periodo di rimborso, l’autorità competente valuta che il rimborso potrebbe imporre un onere eccessivo alle capacità di finanziamento dei restanti enti membri, il periodo di rimborso può essere esteso una volta per un massimo di tre anni.»
;
g)
il paragrafo 10 è soppresso;
h)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«11. Nel contesto delle misure di cui all’articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5, gli Stati membri possono consentire agli SGD di utilizzare i fondi provenienti dai sistemi di finanziamento alternativo di cui all’articolo 10, paragrafo 9, che non sono finanziati o garantiti mediante fondi pubblici, prima di utilizzare i mezzi finanziari disponibili e prima di raccogliere i contributi straordinari di cui all’articolo 10, paragrafo 8.
12. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
la metodologia per il calcolo dei mezzi finanziari disponibili ammissibili per il raggiungimento del livello-obiettivo di cui al paragrafo 2, compresa la definizione dei mezzi finanziari disponibili degli SGD e delle categorie di mezzi finanziari disponibili che derivano dai fondi conferiti;
b)
i dettagli del processo per il raggiungimento del livello-obiettivo di cui al paragrafo 2 dopo che un SGD ha utilizzato i mezzi finanziari disponibili conformemente all’articolo 11 o a seguito di un aumento dell’importo dei depositi coperti.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro l’11 maggio 2028.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
13. Entro l’11 maggio 2028 l’ABE elabora orientamenti per assistere gli SGD nella diversificazione dei loro mezzi finanziari disponibili e sulle modalità con cui gli SGD possono investire in attività a basso rischio applicabili ai mezzi finanziari disponibili degli SGD.»
;
12)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Uso dei fondi
1. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili di cui all’articolo 10 principalmente per garantire i rimborsi ai depositanti conformemente all’articolo 8.
2. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per finanziare la risoluzione degli enti creditizi conformemente all’articolo 109 della direttiva 2014/59/UE.
3. Gli Stati membri possono consentire agli SGD di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per le misure preventive, se si applicano tutte le condizioni seguenti:
a)
l’autorità di risoluzione non ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE;
b)
sono soddisfatte tutte le condizioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter.
4. Se i mezzi finanziari disponibili sono stati utilizzati per le misure preventive di cui all’articolo 11 bis, gli enti creditizi affiliati trasferiscono immediatamente all’SGD i mezzi utilizzati per tali misure, se necessario sotto forma di contributi straordinari, qualora si applichi una delle condizioni seguenti:
a)
si presenta la necessità di rimborsare i depositanti o intervenire nella risoluzione e i mezzi finanziari disponibili dell’SGD sono inferiori a due terzi del livello-obiettivo;
b)
i mezzi finanziari disponibili dell’SGD risultano inferiori al 25 % del livello-obiettivo.
5. Quando un ente creditizio è liquidato conformemente all’articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE al fine di uscire dal mercato o di cessare l’attività bancaria, gli Stati membri possono consentire agli SGD di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte a preservare l’accesso dei depositanti ai loro depositi, compresi il trasferimento delle attività e delle passività e il trasferimento del portafoglio dei depositi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 11 quinquies della presente direttiva.
6. Entro l’11 maggio 2030 la Commissione, previa consultazione dell’ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l’attuazione e l’impatto delle disposizioni relative alle misure di cui ai paragrafi 3 e 5, che comprende:
a)
una valutazione dello stato di avanzamento del recepimento e dell’attuazione di dette misure e degli eventuali impedimenti di diritto o di fatto che abbiano impedito agli Stati membri di consentire ai loro SGD di finanziarle;
b)
una valutazione dell’efficacia di dette misure e dell’entità del loro contributo al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva;
c)
un’analisi dell’opportunità di rendere tali misure disponibili agli SGD in tutti gli Stati membri.
La relazione, se del caso, è corredata di una proposta legislativa.»
;
13)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 11 bis
Misure preventive
1. Qualora consentano l’uso dei fondi degli SGD per le misure preventive di cui all’articolo 11, paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per tali misure preventive, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
la richiesta di finanziamento di tali misure preventive presentata da un ente creditizio è accompagnata da una nota che indica le misure ai sensi dell’articolo 11 ter, paragrafo 1;
b)
l’ente creditizio ha consultato l’autorità competente in merito alle misure indicate nella nota di cui all’articolo 11 ter, paragrafo 1, e ha tenuto conto delle osservazioni dell’autorità competente riguardanti tali misure;
c)
l’utilizzo di misure preventive da parte dell’SGD è subordinato a obblighi a carico dell’ente creditizio beneficiario del sostegno, che comprendono almeno un monitoraggio più rigoroso del rischio dell’ente creditizio, accompagnato da dispositivi di governance che facilitano tale monitoraggio, maggiori diritti di verifica da parte dell’SGD e segnalazioni più frequenti alle autorità competenti;
d)
l’utilizzo delle misure preventive da parte dell’SGD è subordinato all’obbligo da parte dell’ente creditizio di assicurare l’accesso effettivo ai depositi coperti;
e)
gli enti creditizi affiliati sono in grado di versare i contributi straordinari conformemente all’articolo 11, paragrafo 4;
f)
l’ente creditizio adempie agli obblighi che gli incombono ai sensi della presente direttiva, e il piano di rimborso o la strategia di uscita di cui all’articolo 11 ter, paragrafo 6, della presente direttiva o all’articolo 32 quater, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE sono stati rispettati in relazione a qualsiasi precedente misura preventiva o sostegno finanziario pubblico straordinario.
2. Gli Stati membri assicurano che gli SGD siano dotati di sistemi di monitoraggio e procedure decisionali appropriati per la scelta e l’esecuzione delle misure preventive nonché il monitoraggio dei rischi affiliati.
3. Gli Stati membri assicurano che gli SGD possano eseguire misure preventive solo se l’autorità designata ha confermato che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte. L’autorità designata ne informa l’autorità competente e l’autorità di risoluzione.
4. L’ABE elabora orientamenti per specificare:
a)
le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c);
b)
i sistemi di monitoraggio e le procedure decisionali di cui gli SGD devono disporre conformemente al paragrafo 2, tenendo conto delle prassi dei sistemi di tutela istituzionale di cui all’, paragrafo 2, lettera c);
c)
tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 11 ter, le modalità dettagliate di cooperazione tra le autorità di risoluzione, le autorità designate e le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.
Articolo 11 ter
Disposizioni relative alle misure preventive
1. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che chiedono a un SGD di finanziare misure preventive a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, presentino all’autorità competente una nota che definisce le misure che tali enti creditizi si impegnano a intraprendere al fine di assicurare la conformità ai requisiti di vigilanza applicabili a norma della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. La nota di cui al paragrafo 1 stabilisce le azioni volte ad attenuare il rischio di deterioramento della solidità finanziaria dell’ente creditizio e a rafforzarne le posizioni patrimoniale e di liquidità.
3. Nel caso in cui i mezzi finanziari di un SGD siano utilizzati per misure preventive a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, della presente direttiva, tale utilizzo è considerato un cambiamento della situazione finanziaria dell’ente creditizio ed è necessario un aggiornamento del piano di risanamento a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.
4. Gli Stati membri assicurano che, nel caso di misure di sostegno al capitale, comprese ricapitalizzazioni, misure di riduzione del valore delle attività e garanzie sulle attività, i mezzi finanziari disponibili di un SGD coprano solamente la carenza di capitale attualmente stimata sulla base degli elementi seguenti:
a)
la carenza di capitale individuata in una prova di stress dell’Unione o nazionale, in una verifica della qualità delle attività o in esercizi analoghi, o durante il processo di revisione e valutazione prudenziale, le ispezioni in loco o l’amministrazione temporanea, o da parte di un perito indipendente;
b)
le misure di raccolta di capitale da eseguire entro sei mesi dalla trasmissione del piano di riorganizzazione aziendale;
c)
le misure di salvaguardia che prevengono il deflusso di fondi, comprese le misure di cui al paragrafo 7.
Gli elementi di cui al primo comma, lettere da a) a c), sono inclusi nella nota di cui al paragrafo 1.
Nel determinare l’importo del sostegno al capitale che l’SGD deve fornire, quest’ultimo può anche tenere conto di un’eventuale valutazione prospettica dell’adeguatezza patrimoniale, incluso il piano di conservazione del capitale di cui all’articolo 142 della direttiva 2013/36/UE.
L’SGD notifica all’autorità competente l’importo del sostegno al capitale da fornire.
5. Gli Stati membri assicurano che gli SGD cedano le proprie partecipazioni in azioni o altri strumenti di capitale dell’ente creditizio beneficiario del sostegno non appena la situazione commerciale e finanziaria lo consenta.
6. Gli Stati membri assicurano che la nota di cui al paragrafo 1 preveda una strategia di uscita dalle misure preventive, incluso un piano chiaramente specificato per il rimborso da parte dell’ente creditizio dei fondi rimborsabili ricevuti nell’ambito delle misure preventive e la cessione della partecipazione dell’SGD interessato nel capitale di tale ente creditizio a norma del paragrafo 5. Tali informazioni non sono divulgate fino a quando l’ente creditizio non esce dalle misure preventive o non è stata completata la valutazione di cui all’articolo 11 quater, paragrafo 3, fermi restando gli obblighi di comunicazione non prorogabili di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).
7. Gli Stati membri assicurano che non siano pagati dividendi, riacquisti di azioni proprie o remunerazione variabile e che non sia assunto alcun impegno irrevocabile a pagare dividendi, riacquisti di azioni proprie o remunerazione variabile da parte dell’ente creditizio beneficiario del sostegno. L’autorità competente può, in via eccezionale, consentire il pagamento dei dividendi qualora l’ente creditizio dimostri, con soddisfazione dell’autorità competente, di essere giuridicamente tenuto a pagare tali dividendi. Gli Stati membri assicurano che i divieti di cui al presente paragrafo rimangano in vigore fino a quando l’ente creditizio non esce dalle misure preventive.
8. Gli Stati membri assicurano che, entro sei mesi dalla prestazione del sostegno finanziario iniziale, l’ente creditizio beneficiario del sostegno presenti all’autorità competente un piano di riorganizzazione aziendale. Dopo la concessione delle misure preventive, l’autorità competente può estendere tale periodo fino a un massimo di otto mesi. Se l’autorità competente non è convinta che il piano di riorganizzazione aziendale sia credibile o fattibile, l’ulteriore erogazione di fondi da parte dell’SGD all’ente creditizio interessato è sospesa.
9. Gli Stati membri assicurano che le misure previste nel piano di riorganizzazione aziendale di cui al paragrafo 8 siano compatibili con il piano di ristrutturazione che l’ente creditizio può essere tenuto a presentare alla Commissione a norma della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.
10. L’autorità competente presenta il piano di riorganizzazione aziendale di cui al paragrafo 8 all’autorità di risoluzione. Quest’ultima può esaminare il piano di riorganizzazione aziendale al fine di individuare eventuali azioni che potrebbero avere un impatto negativo sulla possibilità di risoluzione dell’ente e può formulare raccomandazioni al riguardo all’autorità competente. L’autorità di risoluzione comunica la sua valutazione e le sue raccomandazioni nei tempi fissati dall’autorità competente.
Articolo 11 quater
Piano di rimedio
1. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio non rispetti gli impegni definiti nella nota di cui all’articolo 11 ter, paragrafo 1, o nel piano di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 11 ter, paragrafo 8, ovvero non rimborsi alla scadenza l’importo conferito dall’SGD nell’ambito delle misure preventive di cui all’articolo 11, paragrafo 3, o non rispetti la strategia di uscita di cui all’articolo 11 ter, paragrafo 6, l’SGD ne informi senza ritardo l’autorità competente.
2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che l’autorità competente chieda all’ente creditizio di presentare all’autorità designata e all’SGD un unico piano di rimedio puntuale che descriva le azioni che l’ente creditizio intraprenderà per garantire la conformità ai requisiti di vigilanza, per assicurare la sua sostenibilità economica a lungo termine e per rimborsare l’importo dovuto conferito dall’SGD alle misure preventive, nonché le relative tempistiche. L’autorità designata e l’SGD consultano l’autorità competente in merito alle misure previste nel piano di rimedio.
3. Se l’autorità competente non è convinta che il piano di rimedio sia credibile o fattibile o se l’ente creditizio non rispetta il piano di rimedio, l’autorità competente informa l’SGD e l’autorità di risoluzione della sua valutazione. In tal caso, l’SGD non concede ulteriori misure preventive all’ente creditizio in questione e le autorità pertinenti effettuano una valutazione volta a determinare se l’ente sia in dissesto o a rischio di dissesto conformemente all’articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.
4. Entro l’11 maggio 2029 l’ABE emana orientamenti che definiscono gli elementi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale che accompagna le misure preventive di cui all’articolo 11 ter, paragrafi da 4 a 8, e nel piano di rimedio di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 11 quinquies
Condizioni per le misure alternative
1. Gli Stati membri assicurano che, qualora i mezzi finanziari disponibili di un SGD siano utilizzati per le misure alternative di cui all’articolo 11, paragrafo 5, l’SGD possa contribuire con l’importo necessario a finanziare il trasferimento a un ricevente dei depositi non coperti e di altre passività chirografarie ordinarie e ad assicurare la neutralità patrimoniale del ricevente, oltre all’importo necessario per il trasferimento dei depositi coperti e delle attività dell’ente creditizio interessato, se nella valutazione della pertinente autorità nazionale:
a)
il trasferimento di depositi non coperti o di passività chirografarie ordinarie è strettamente necessario e proporzionato per evitare il contagio, in particolare per quanto riguarda i depositi ammissibili detenuti da persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese;
b)
il trasferimento di depositi non coperti e di passività chirografarie ordinarie massimizzerebbe il valore al momento della vendita o del trasferimento a un nuovo acquirente, limitando in tal modo la distruzione del valore economico e riducendo le perdite potenziali per i creditori; oppure
c)
occorre preservare integralmente la relazione con i clienti al fine di mantenere la fiducia.
Gli Stati membri assicurano che gli SGD non finanzino il trasferimento di fondi propri e passività aventi un livello inferiore alle passività chirografarie ordinarie nel rispettivo diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza.
2. Gli Stati membri assicurano che, quando un SGD finanzia il trasferimento di attività e passività, compreso il trasferimento del portafoglio dei depositi di cui all’articolo 11, paragrafo 5, l’ente creditizio interessato, o l’autorità nazionale pertinente, commercializzi le attività, i diritti e le passività che tale ente creditizio intende cedere, o ne disponga la commercializzazione. Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, tale commercializzazione:
a)
è aperta e trasparente e non fornisce informazioni errate circa le attività, i diritti e le passività che devono essere trasferiti;
b)
non favorisce né discrimina potenziali acquirenti e non conferisce alcun vantaggio a un potenziale acquirente;
c)
è libero da qualsiasi conflitto di interessi;
d)
tiene conto della necessità di attuare una soluzione rapida in considerazione del termine di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, per la conclusione di cui all’, paragrafo 1, punto 8), lettera a); e
e)
mira a massimizzare, per quanto possibile, il prezzo di vendita delle attività, dei diritti e delle passività in questione.
Articolo 11 sexies
Verifica del minor onere
Gli Stati membri assicurano che, qualora i fondi dell’SGD siano utilizzati per le misure di cui all’articolo 11, paragrafi 2, 3 o 5, della presente direttiva, l’importo dell’intervento corrispondente dell’SGD non superi il minore tra gli importi seguenti:
a)
l’importo dei depositi coperti presso l’ente creditizio; o
b)
l’importo risultante dalle condizioni per l’applicazione della pertinente misura di cui, rispettivamente, all’articolo 109 della direttiva 2014/59/UE oppure all’articolo 11, paragrafo 3, o all’articolo 11, paragrafo 5, della presente direttiva.
(*6) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj)»;"
14)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 12 bis
Utilizzo dei mezzi finanziari disponibili dei sistemi di tutela istituzionale riconosciuti come SGD ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Gli Stati membri possono consentire a un sistema di tutela istituzionale di cui all’, paragrafo 2, lettera c), di prestare o rendere altrimenti disponibili i suoi mezzi finanziari disponibili di cui all’articolo 10, paragrafo 1, a qualsiasi altro fondo di tale sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
tali mezzi finanziari prestati o resi altrimenti disponibili sono necessari per assicurare la liquidità e la solvibilità al fine di evitare il fallimento di un ente affiliato;
b)
non sussiste alcuna necessità immediata che l’SGD utilizzi i mezzi finanziari disponibili di cui all’articolo 10, paragrafo 1, per rimborsare i depositanti dei suoi enti membri o per intervenire nella risoluzione dei suoi enti membri;
c)
l’importo totale non supera il 75 % del livello-obiettivo dell’SGD;
d)
i mezzi finanziari prestati o resi altrimenti disponibili devono essere rimborsati entro sei anni.
2. Qualora un sistema di tutela istituzionale di cui all’, paragrafo 2, lettera c), abbia prestato o reso altrimenti disponibili mezzi finanziari conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e sussista la necessità di rimborsare i depositanti dei suoi enti membri o di intervenire nella risoluzione, gli Stati membri assicurano che tali mezzi siano rimborsati su richiesta entro un periodo non superiore al periodo di cui all’articolo 8, paragrafo 1.»
;
15)
l’articolo 14 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri assicurano che gli SGD coprano:
a)
i depositanti delle succursali costituite dai loro enti creditizi affiliati in altri Stati membri; e
b)
i depositanti presso i loro enti creditizi affiliati che esercitano la libera prestazione di servizi di cui al titolo V, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, qualora tali depositanti si avvalgano di tali servizi in un altro Stato membro.»
;
b)
al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, gli Stati membri assicurano che un SGD dello Stato membro di origine possa decidere di rimborsare direttamente i depositanti delle succursali situate in un altro Stato membro, se si applicano tutte le condizioni seguenti:
i)
l’onere amministrativo e il costo di tale rimborso sono inferiori al rimborso da parte di un SGD dello Stato membro ospitante;
ii)
l’SGD dello Stato membro di origine assicura che i depositanti non si trovino in una situazione peggiore rispetto a quella che si sarebbe verificata se il rimborso fosse stato effettuato conformemente al primo comma;
iii)
il rimborso è effettuato nella stessa valuta in cui sarebbe stato effettuato in conformità del primo comma.»
;
c)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«2 bis. Gli Stati membri assicurano che un SGD di uno Stato membro ospitante, previo accordo con un SGD di uno Stato membro di origine, possa fungere da punto di contatto per i depositanti degli enti creditizi che esercitano la libera prestazione di servizi di cui al titolo V, capo 3, della direttiva 2013/36/UE e sia rimborsato dall’SGD dello Stato membro di origine dei costi sostenuti.
2 ter. Qualora si applichi il paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che l’SGD dello Stato membro di origine e l’SGD dello Stato membro ospitante interessato dispongano di un accordo sui termini e sulle condizioni di rimborso, compresi il rimborso di eventuali costi sostenuti, il punto di contatto per i depositanti, le tempistiche e il metodo di pagamento.
2 quater. Qualora si applichino il paragrafo 2 o 2 bis, l’SGD dello Stato membro di origine fornisce all’SGD dello Stato membro ospitante informazioni riguardanti:
a)
il numero di depositanti presso succursali costituite dai suoi enti creditizi affiliati in tale Stato membro ospitante, l’importo dei depositi coperti presso tali succursali e le eventuali modifiche pertinenti;
b)
il numero di depositanti presso i suoi enti creditizi affiliati che esercitano la libera prestazione di servizi di cui al titolo V, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, qualora tali depositanti si avvalgano di tali servizi nello Stato membro ospitante, nonché l’importo totale dei depositi coperti di tali depositanti e le eventuali modifiche pertinenti.»
;
d)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio cessi di essere membro di un SGD e diventi membro di un altro SGD, o qualora alcune delle attività dell’ente creditizio siano trasferite a un altro SGD, l’SGD di origine trasferisca all’SGD ricevente i contributi dovuti per i 12 mesi precedenti il cambio dell’SGD di appartenenza o il trasferimento delle attività, in proporzione all’importo dei depositi coperti trasferiti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all’articolo 10, paragrafo 8.»
;
e)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che l’SGD di origine trasferisca, su richiesta dell’SGD ricevente, l’importo di cui a tale paragrafo entro un mese da tale richiesta.»
;
f)
al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri assicurano che gli SGD dello Stato membro di origine scambino le informazioni di cui all’, paragrafi 7 e 10, all’articolo 16 bis, paragrafi 1 e 2, con quelli degli Stati membri ospitanti. Si applicano le restrizioni previste dall’, paragrafo 11.»
;
g)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«9. Entro l’11 maggio 2028 l’ABE emana orientamenti sui rispettivi ruoli degli SGD dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 2, incluso un elenco delle circostanze e delle condizioni alle quali un SGD dello Stato membro di origine può decidere di rimborsare i depositanti delle succursali situate in un altro Stato membro, come previsto al paragrafo 2, terzo comma.»
;
16)
l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Succursali situate nell’Unione di enti creditizi stabiliti in paesi terzi
Gli Stati membri esigono che le succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell’Unione diventino membri di un SGD nel loro territorio prima di consentire a tali succursali di raccogliere depositi ammissibili in tali Stati membri.
Gli Stati membri assicurano che le succursali di cui al primo comma contribuiscano all’SGD conformemente all’articolo 13.»
;
17)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 15 bis
Enti creditizi affiliati che hanno succursali in paesi terzi
Gli Stati membri assicurano che gli SGD non coprano i depositanti delle succursali costituite in paesi terzi dai loro enti creditizi affiliati.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono prevedere che gli SGD coprano i depositanti delle succursali costituite in paesi terzi dai loro enti creditizi affiliati, a condizione che tali SGD raccolgano contributi corrispondenti dagli enti creditizi interessati e previa approvazione dell’autorità designata.»
;
18)
l’articolo 16 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi forniscano ai depositanti effettivi e potenziali le informazioni di cui questi ultimi necessitano per individuare gli SGD ai quali appartengono l’ente creditizio e le sue succursali all’interno dell’Unione. Gli enti creditizi forniscono tali informazioni sotto forma di foglio informativo redatto in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).
(*7) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).»;"
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Gli Stati membri assicurano che il foglio informativo di cui al paragrafo 1 contenga tutti gli elementi seguenti:
a)
le informazioni di base sulla protezione dei depositi;
b)
i recapiti dell’ente creditizio come primo punto di contatto per le informazioni sul contenuto del foglio informativo;
c)
il livello di copertura per i depositi di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, denominato in EUR o, se del caso, in un’altra valuta;
d)
le esclusioni applicabili dalla protezione degli SGD;
e)
il limite di protezione in relazione ai conti congiunti;
f)
il periodo di rimborso in caso di dissesto dell’ente creditizio;
g)
la valuta del rimborso;
h)
l’identificazione dell’SGD responsabile della protezione di un deposito, compreso un riferimento al suo sito web.»
;
c)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi forniscano il foglio informativo di cui al paragrafo 1 prima della conclusione del contratto di apertura del deposito e, successivamente, ogniqualvolta vi siano modifiche alle informazioni fornite e almeno ogni cinque anni. Gli enti creditizi esigono che i depositanti accusino ricevuta di tale foglio informativo al momento della conclusione del contratto.»
;
d)
al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi confermino negli estratti conto dei depositanti che i depositi interessati sono depositi ammissibili, compreso un riferimento al foglio informativo di cui al paragrafo 1.»
;
e)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi rendano disponibili le informazioni di cui al presente articolo nella lingua concordata dal depositante e dall’ente creditizio al momento dell’apertura del conto o nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.»
;
f)
i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Gli Stati membri assicurano che, nel caso di una fusione di enti creditizi, di una conversione di filiazioni di un ente creditizio in succursali o di operazioni analoghe, gli enti creditizi ne diano notifica all’SGD e ai depositanti almeno un mese prima che tale operazione acquisti efficacia giuridica, a meno che l’autorità competente autorizzi un termine più breve per motivi di segreto commerciale o stabilità finanziaria. Tale notifica spiega l’impatto dell’operazione sulla tutela dei depositanti.
Gli Stati membri assicurano che, qualora le operazioni di cui al primo comma del presente paragrafo determinino una ridotta protezione dei depositi detenuti dai depositanti presso gli enti creditizi interessati, tali enti creditizi notifichino ai depositanti la possibilità di ritirare o trasferire i loro depositi ammissibili in un altro ente creditizio, inclusi tutti gli interessi e ai benefici maturati e senza incorrere in alcuna penalità, fino a un importo pari ai loro depositi che non sono più coperti, anche per quanto riguarda i livelli di copertura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, entro tre mesi dalla notifica ai depositanti di cui al primo comma del presente paragrafo.
7. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che cessano di essere membri di un SGD e diventano membri di un altro SGD ne abbiano dato notifica ai depositanti almeno un mese prima di tale cambio. Tale notifica spiega l’impatto del cambio di appartenenza sulla tutela dei depositanti.»
;
g)
è inserito il paragrafo seguente:
«7 bis. Qualora un’autorità amministrativa pertinente giunga alla conclusione di cui all’, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un’autorità giudiziaria adotti una decisione di cui all’, paragrafo 1, punto 8), lettera b), gli Stati membri assicurano che le autorità designate, gli SGD e gli enti creditizi interessati ne informino i depositanti, anche mediante pubblicazione sui loro siti Internet.»
;
h)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Gli Stati membri assicurano che, quando un depositante utilizza i servizi bancari via Internet, gli enti creditizi forniscano tramite mezzi elettronici le informazioni che devono trasmettere ai loro depositanti a norma della presente direttiva, a meno che un depositante chieda di riceverle in formato cartaceo.»
;
i)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«9. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare:
a)
il contenuto e il formato del foglio informativo di cui al paragrafo 1;
b)
la procedura da seguire per la fornitura e il contenuto delle informazioni da trasmettere nelle comunicazioni delle autorità designate, degli SGD o degli enti creditizi ai depositanti, nelle situazioni di cui agli articoli 8 ter e 8 quater e ai paragrafi 6, 7 e 7 bis del presente articolo.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro l’11 maggio 2027.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
19)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 16 bis
Scambio di informazioni tra enti creditizi e SGD e comunicazioni da parte delle autorità
1. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi mantengano in ogni momento e, su richiesta, forniscano all’SGD a cui sono affiliati tutte le informazioni necessarie per effettuare le prove di stress di cui all’, paragrafo 10, e per preparare il rimborso dei depositi, conformemente all’obbligo di identificazione di cui all’, paragrafo 4, comprese le informazioni ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, e degli articoli 8 ter e 8 quater.
2. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi, su richiesta, forniscano all’SGD a cui sono affiliati le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardanti:
a)
i depositanti delle succursali di tali enti creditizi in altri Stati membri o, se tali depositi sono coperti dall’SGD, in paesi terzi;
b)
i depositanti che sono destinatari di servizi forniti da enti creditizi affiliati in regime di libera prestazione di servizi.
Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma indicano gli Stati membri o i paesi terzi in cui si trovano tali succursali o depositanti.
3. Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 marzo di ogni anno, gli SGD comunichino all’ABE:
a)
l’importo dei depositi coperti nel loro Stato membro al 31 dicembre dell’anno precedente;
b)
l’importo dei loro mezzi finanziari disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente, compresi la quota di risorse prese a prestito o concesse in prestito, gli impegni di pagamento; e
c)
in caso di esborso di fondi dell’SGD conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, o all’articolo 11, paragrafi 2, 3 o 5, le tempistiche per il raggiungimento del livello-obiettivo.
4. Gli Stati membri assicurano che le autorità designate notifichino all’ABE, senza indebito ritardo, gli elementi seguenti:
a)
la conclusione sui depositi indisponibili nelle circostanze di cui all’, paragrafo 1, punto 8);
b)
il rimborso dei depositi conformemente all’articolo 8 o l’applicazione delle misure di cui all’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, l’importo dei fondi utilizzati conformemente all’articolo 8 e all’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, e, se del caso e una volta disponibili, l’importo dei fondi recuperati, il costo che ne deriva per l’SGD e la durata del processo di recupero;
c)
i sistemi di finanziamento alternativo disponibili e il loro uso effettivo di cui all’articolo 10, paragrafo 9;
d)
gli SGD che hanno cessato di operare o che hanno istituito un nuovo SGD, anche a seguito di una fusione o del fatto che un SGD abbia iniziato a operare su base transfrontaliera.
La notifica di cui al primo comma, lettera b), contiene una sintesi che descrive tutti gli elementi seguenti:
a)
la situazione iniziale dell’ente creditizio;
b)
il rimborso dei depositi conformemente all’articolo 8 o le misure per le quali sono stati utilizzati i fondi dell’SGD, inclusi gli strumenti specifici che sono stati utilizzati per le misure di cui all’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5;
c)
l’importo previsto dei fondi utilizzati.
5. L’ABE pubblica senza indebito ritardo le informazioni ricevute conformemente al paragrafo 3 e la sintesi di cui al paragrafo 4. Non pubblica tuttavia alcuna informazione fornita da un SGD che questo consideri riservata.
6. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione degli enti creditizi che sono membri di un SGD forniscano a tale SGD annualmente la sintesi degli elementi fondamentali dei piani di risoluzione di cui all’articolo 10, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/59/UE. Le autorità di risoluzione possono escludere da tale sintesi le informazioni che non sono necessarie all’SGD e alle autorità designate per esercitare gli obblighi di cui all’articolo 8, all’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, e all’articolo 11 sexies della presente direttiva.
7. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le procedure da seguire e il contenuto minimo delle informazioni di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei tipi di depositanti, nonché delle procedure, dei modelli e del contenuto delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro l’11 maggio 2027.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
20)
l’allegato I è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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