Art. 2
In vigore dal 26 nov 2025
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o gennaio 2028, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 gennaio 2029. Tuttavia, essi applicano le disposizioni che recepiscono l’, punti 12) e 13), nella misura in cui sono collegate all’articolo 14 e all’articolo 14 bis, paragrafi 1, 2 e 3, a decorrere dal 2 gennaio 2028.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. La modalità del riferimento è stabilita dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 1o gennaio 2028 le modalità con cui le delegazioni speciali di negoziazione, i comitati aziendali europei e i rappresentanti dei lavoratori possono, a norma dell’articolo 11, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/38/CE, quale modificata, avviare procedimenti giudiziari e, se del caso, procedimenti amministrativi in relazione a tutti i diritti previsti da tale direttiva.
Storico versioni
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