Art. 1
Comunicazione di informazioni in via riservata
In vigore dal 26 nov 2025
La direttiva 2009/38/CE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’informazione e la consultazione dei lavoratori devono avvenire al livello pertinente di direzione e di rappresentanza, in funzione della questione trattata. A tal fine, la competenza del comitato aziendale europeo e la portata della procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori disciplinata dalla presente direttiva sono limitate alle questioni transnazionali, tenendo conto dei possibili effetti sulla forza lavoro e sul livello di gestione interessato.»
;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Sono considerate questioni transnazionali quelle che si può ragionevolmente prevedere interessino l’impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell’impresa o del gruppo ubicati in almeno due Stati membri diversi.
Tali condizioni si considerano soddisfatte quando:
a)
si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di tale impresa, di tale gruppo o degli eventuali relativi stabilimenti in più di uno Stato membro; oppure
b)
si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di tale impresa, di tale gruppo o degli eventuali relativi stabilimenti in uno Stato membro e che le conseguenze di tali misure incidano sui loro lavoratori in almeno un altro Stato membro.»
;
2)
all’, paragrafo 1, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
«f)
“informazione”, la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla;
g)
“consultazione”, l’instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato;»
3)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della presente direttiva si intende per impresa controllante un’impresa che può esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa (impresa controllata), in conseguenza, a titolo esemplificativo, della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme e delle decisioni che la disciplinano.»
;
4)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per realizzare l’obiettivo indicato dall’, paragrafo 1, la direzione centrale avvia la negoziazione per l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta, congiunta o distinta, di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in almeno due Stati membri diversi.»
;
b)
al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o nominati con modalità che puntano a conseguire una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere, in cui donne e uomini costituiscano rispettivamente almeno il 40 % dei membri della delegazione speciale di negoziazione, e in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall’impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota di lavoratori impiegati in tale Stato membro pari al 10 %, o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell’insieme degli Stati membri. Se l’obiettivo dell’equilibrio di genere non è raggiunto, la delegazione speciale di negoziazione ne illustra per iscritto i motivi ai lavoratori. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo dell’equilibrio di genere non impedisce la creazione di una delegazione speciale di negoziazione.»
;
c)
al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini della conclusione di un accordo a norma dell’articolo 6, la direzione centrale convoca un numero sufficiente di riunioni negoziali con la delegazione speciale di negoziazione e ne informa di conseguenza le direzioni locali.»
;
d)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le spese relative ai negoziati di cui ai paragrafi 3 e 4 sono sostenute dalla direzione centrale, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione. Tali spese comprendono spese ragionevoli per esperti, anche in campo giuridico, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo. Dette spese sono notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.
Nel rispetto di questo principio, gli Stati membri possono fissare norme di bilancio per quanto riguarda il funzionamento della delegazione speciale di negoziazione.»
;
5)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c)
le attribuzioni e la procedura d’informazione e di consultazione del comitato aziendale europeo nonché le modalità in cui l’informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo si coordinano con l’informazione e la consultazione degli organi di rappresentanza nazionali dei lavoratori nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’, paragrafo 3, e all’articolo 9;
d)
il formato, il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale europeo;»
;
ii)
le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
«f)
le risorse finanziarie e materiali da attribuire al comitato aziendale europeo, anche per quanto riguarda almeno gli aspetti seguenti:
i)
la possibilità di ricorrere a esperti, anche in campo giuridico, e a rappresentanti di organizzazioni sindacali riconosciute a livello di Comunità, nonché la loro partecipazione alle riunioni, affinché assistano il comitato aziendale europeo nell’esercizio delle sue funzioni;
ii)
l’erogazione di opportune attività di formazione ai membri del comitato aziendale europeo, fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 4, primo comma;
g)
la data di entrata in vigore dell’accordo, la sua durata, la sua possibile proroga, le modalità in base alle quali è possibile modificare o cessare l’accordo, i casi in cui l’accordo è rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo, eventualmente anche nei casi di modifica della struttura dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Quando negoziano o rinegoziano un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione stabiliscono le modalità necessarie e compiono ogni ragionevole sforzo per conseguire, fatti salvi il diritto e la prassi nazionali in materia di elezione o nomina dei rappresentanti dei lavoratori, l’obiettivo dell’equilibrio di genere, ossia che donne e uomini costituiscano rispettivamente almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e, se del caso, almeno il 40 % dei membri del comitato ristretto. Se l’obiettivo dell’equilibrio di genere non è raggiunto, il comitato aziendale europeo ne illustra per iscritto i motivi ai lavoratori. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo dell’equilibrio di genere non impedisce la creazione di un comitato aziendale europeo o di un comitato ristretto.»
;
6)
all’articolo 7, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
«—
qualora la direzione centrale non convochi la prima riunione della delegazione speciale di negoziazione entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di cui all’articolo 5, paragrafo 1,»
;
7)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Comunicazione di informazioni in via riservata
1. Gli Stati membri dispongono che i membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato aziendale europeo o i rappresentanti dei lavoratori nell’ambito di una procedura per l’informazione e la consultazione, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non siano autorizzati a divulgare a terzi le informazioni che la direzione centrale ha espressamente comunicato loro in via riservata, nel legittimo interesse dell’impresa, in base a criteri oggettivi stabiliti dagli Stati membri. La direzione centrale può inoltre predisporre opportune modalità di trasmissione e archiviazione che contribuiscano a tutelare la riservatezza delle informazioni.
2. Quando comunica informazioni in via riservata a norma del paragrafo 1, la direzione centrale informa i membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato aziendale europeo o i rappresentanti dei lavoratori nell’ambito di una procedura per l’informazione e la consultazione circa i motivi che giustificano la riservatezza e stabilisce, ove possibile, la durata dell’obbligo di riservatezza.
3. L’obbligo di riservatezza di cui al paragrafo 1 sussiste anche al termine del mandato dei soggetti di cui a tale paragrafo, a prescindere dal luogo in cui si trovino, fino a quando i motivi dell’obbligo di riservatezza non siano diventati obsoleti.»
;
8)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 8 bis
Mancata comunicazione di informazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi specifici e alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, la direzione centrale situata nel proprio territorio non sia obbligata a comunicare ai membri della delegazione speciale di negoziazione, ai membri del comitato aziendale europeo o ai rappresentanti dei lavoratori nell’ambito di una procedura per l’informazione e la consultazione, né agli esperti che eventualmente li assistono, ove la natura di tali informazioni sia tale che, in conformità di criteri oggettivi stabiliti dagli Stati membri, la trasmissione di tali informazioni creerebbe notevoli difficoltà al funzionamento delle imprese interessate, se divulgate.
Lo Stato membro interessato può subordinare tale deroga ad una preventiva autorizzazione amministrativa o giudiziaria.
2. Se non comunica informazioni sulla base dei motivi di cui al paragrafo 1, la direzione centrale informa i membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato aziendale europeo o i rappresentanti dei lavoratori nell’ambito di una procedura per l’informazione e la consultazione, circa i motivi che giustificano la mancata comunicazione delle informazioni.»
;
9)
gli articoli 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 9
Funzionamento del comitato aziendale europeo e della procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori
1. La direzione centrale e il comitato aziendale europeo operano con spirito di cooperazione nell’osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci.
La stessa disposizione vale per la cooperazione tra la direzione centrale e i rappresentanti dei lavoratori, nell’ambito della procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori.
2. L’informazione sulle questioni transnazionali viene comunicata secondo tempi, modalità e con contenuti appropriati che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita del loro eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l’organo competente dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. La comunicazione di tale informazione tiene conto anche di eventuali modalità a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c).
3. La consultazione avviene secondo tempi, modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni comunicate in conformità del paragrafo 2, di esprimere, entro un termine ragionevole, tenuto conto dell’urgenza della questione, il loro parere prima dell’adozione della decisione, ferme restando le responsabilità della direzione. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere per iscritto una risposta motivata dalla direzione centrale o da qualsiasi altro livello di direzione più appropriato prima dell’adozione della decisione sulle misure in esame, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole in conformità di quanto disposto nel presente paragrafo.
Articolo 10
Ruolo e protezione dei rappresentanti dei lavoratori
1. Fatte salve le competenze di altri organi od organizzazioni in questa materia, i rappresentanti dei lavoratori, compresi i membri della delegazione speciale di negoziazione e i membri del comitato aziendale europeo, dispongono dei mezzi necessari per l’applicazione dei diritti derivanti dalla presente direttiva, per rappresentare collettivamente gli interessi dei lavoratori dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.
2. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 8 bis, i membri del comitato aziendale europeo dispongono dei mezzi adeguati e necessari a informare i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o, in assenza di rappresentanti, l’insieme dei lavoratori riguardo ai contenuti e ai risultati della procedura per l’informazione e la consultazione, in particolare prima e dopo le riunioni con la direzione centrale.
3. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato aziendale europeo e i rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell’ambito della procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3, godono, nell’esercizio delle loro funzioni, di una protezione e di garanzie equivalenti a quelle previste per i rappresentanti dei lavoratori dal diritto o dalla prassi vigente nello Stato in cui sono impiegati.
Ciò riguarda, in particolare, la partecipazione alle riunioni della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo o a ogni altra riunione attuata nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 6, paragrafo 3, il pagamento della retribuzione per i membri che fanno parte del personale dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie durante il periodo di assenza necessario allo svolgimento delle loro funzioni e la protezione da misure di ritorsione o dal licenziamento.
Un membro di una delegazione speciale di negoziazione o di un comitato aziendale europeo o il supplente di tale membro che siano membri dell’equipaggio di una nave marittima sono autorizzati a partecipare a una riunione della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo o a qualsiasi altra riunione tenuta nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 6, paragrafo 3, se, quando tale riunione ha luogo, detti membri o supplenti non sono in mare o si trovano in un porto di un paese diverso da quello in cui ha sede la società di navigazione.
Ove praticabile, le riunioni sono fissate in modo da facilitare la partecipazione dei membri, o dei loro supplenti, che sono membri dell’equipaggio di navi marittime.
Se un membro di una delegazione speciale di negoziazione o di un comitato aziendale europeo o il supplente di tale membro che siano membri dell’equipaggio di una nave marittima non sono in grado di presenziare a una riunione, si prende in considerazione l’eventualità di fare ricorso, se possibile, a nuove tecnologie d’informazione e di comunicazione.
4. Se e in quanto ciò sia necessario all’esercizio delle loro funzioni di rappresentanza in un contesto internazionale, i membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo usufruiscono di formazione senza perdita di retribuzione.
Fatti salvi gli accordi conclusi a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera f), i costi ragionevoli di tale formazione e le spese correlate sono a carico della direzione centrale, a condizione che quest’ultima ne sia stata informata in anticipo.»
;
10)
l’articolo 11 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri prevedono misure appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva. In particolare, provvedono affinché:
a)
siano disponibili procedure adeguate che permettano di imporre il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva in maniera tempestiva ed efficace;
b)
in caso di violazione dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, siano applicabili sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate.
Gli Stati membri prevedono sanzioni pecuniarie dissuasive in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali che recepiscono gli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3. Tali sanzioni sono determinate tenendo conto dei criteri elencati al terzo comma del presente paragrafo, fatta salva la possibilità di prevedere anche altri tipi di sanzioni.
Ai fini della lettera b), nel determinare le sanzioni, gli Stati membri tengono conto della gravità, della durata e delle conseguenze dell’inosservanza, come pure del fatto che quest’ultima sia dolosa o colposa. In caso di sanzioni pecuniarie, tengono conto altresì del fatturato annuo dell’impresa o del gruppo interessati o garantiscono che le sanzioni applicabili abbiano un analogo carattere dissuasivo.»
;
b)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri prevedono procedimenti giudiziari e, se del caso, procedimenti amministrativi che i membri della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo ovvero i rappresentanti dei lavoratori nell’ambito di una procedura per l’informazione e la consultazione possono avviare in relazione all’applicazione dell’articolo 8 o 8 bis.»
;
ii)
è aggiunto il comma seguente:
«La durata del procedimento di cui al primo comma consente l’esercizio effettivo dei diritti di informazione e consultazione previsti dalla presente direttiva.»
;
c)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. Per quanto riguarda i diritti conferiti dalla presente direttiva, gli Stati membri garantiscono un effettivo accesso ai procedimenti giudiziari e, se del caso, ai procedimenti amministrativi per le delegazioni speciali di negoziazione, i comitati aziendali europei o, a loro nome, per i rispettivi membri o rappresentanti. Gli Stati membri dispongono che le spese ragionevoli per la rappresentanza legale e la partecipazione a tali procedimenti siano a carico della direzione centrale o adottano altre misure equivalenti per evitare che l’accesso a tali procedimenti sia di fatto limitato a causa della mancanza di risorse finanziarie.
5. Qualora gli Stati membri subordinino l’accesso a un procedimento giudiziario al previo esperimento di una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, tale procedura non pregiudica né limita il diritto delle parti interessate di avviare procedimenti giudiziari.»
;
11)
l’articolo 12 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le modalità in cui l’informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo si coordinano con l’informazione e la consultazione degli organi di rappresentanza nazionali dei lavoratori sono stabilite, ai fini di un buon coordinamento tra di loro, dall’accordo di cui all’articolo 6. Tale accordo fa salve le disposizioni del diritto e/o della prassi nazionale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.»
;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Ciascuno Stato membro può stabilire disposizioni specifiche a favore della direzione centrale delle imprese situate nel suo territorio che perseguano direttamente e fondamentalmente fini di orientamento ideologico in materia di informazione e di espressione di opinioni, a condizione che, alla data di adozione della presente direttiva, tali disposizioni specifiche già esistano nella legislazione nazionale.»
;
12)
l’articolo 14 è soppresso;
13)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 14 bis
Disposizioni transitorie
1. Qualora, dopo il 1o gennaio 2028, un accordo relativo a un comitato aziendale europeo concluso prima del 2 gennaio 2029 in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE o degli articoli 5 e 6 della presente direttiva non affronti, per effetto delle modifiche entrate in vigore il 31 dicembre 2025, uno o più degli elementi e delle prescrizioni di cui all’articolo 6 della presente direttiva, la direzione centrale avvia negoziati per adeguare l’accordo affinché affronti tale elemento o tali elementi e prescrizioni di cui all’articolo 6 della presente direttiva, su richiesta scritta del comitato aziendale europeo o di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in almeno due Stati membri diversi. La direzione centrale può avviare tali negoziati anche di propria iniziativa. Tali negoziati possono limitarsi ad affrontare, nell’accordo, gli elementi e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della presente direttiva che sono stati inseriti il 31 dicembre 2025.
2. Ove l’accordo relativo a un comitato aziendale europeo preveda modalità procedurali che ne disciplinano l’adeguamento o la rinegoziazione, l’adeguamento può essere negoziato secondo tali modalità. In caso contrario, l’adeguamento deve seguire la procedura di cui all’articolo 5, in combinato disposto con l’articolo 13, secondo e terzo comma.
3. Se una procedura di adeguamento a norma del presente articolo non conduce a un accordo entro due anni dalla data della richiesta dei lavoratori o dei loro rappresentanti o dalla data di avvio dei negoziati da parte del comitato aziendale europeo o della direzione centrale di propria iniziativa, si applicano le prescrizioni accessorie di cui all’allegato I.
4. Il presente articolo non ha l’effetto di esentare le parti degli accordi relativi al comitato aziendale europeo dal rispetto delle prescrizioni minime applicabili della presente direttiva.
Articolo 14 ter
Imprese precedentemente esentate
Qualora siano avviati negoziati a norma dell’articolo 5 della presente direttiva al fine di concludere un accordo ai sensi della presente direttiva in un’impresa o un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie in cui un accordo applicabile all’insieme dei lavoratori che prevede l’informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori sia stato concluso prima della data di applicazione della direttiva 94/45/CE e sia ancora in vigore, il periodo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino, della presente direttiva è ridotto a due anni. L’avvio dei negoziati non incide sulle condizioni degli accordi esistenti in vigore.»
;
14)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2025:2450:oj#art-1