Art. 4
Misure transitorie
In vigore dal 2 giu 2025
Misure transitorie
Per gli esami ufficiali delle varietà iniziati ma non ultimati prima del 1o gennaio 2026 si applicano le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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