Art. 4 · Misure transitorie

Art. 4

Misure transitorie

In vigore dal 2 giu 2025
Misure transitorie Per gli esami ufficiali delle varietà iniziati ma non ultimati prima del 1o gennaio 2026 si applicano le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva.
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