Art. 2

Recepimento

In vigore dal 14 apr 2025
Recepimento 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2026. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri che hanno scelto di non applicare l’IIR e l’UTPR a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523 adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’, punto 1 e punti da 3 a 11, della presente direttiva entro il giorno precedente la fine del periodo corrispondente a tale scelta. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal giorno successivo al giorno in cui termina il periodo corrispondente a tale scelta. Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri che hanno scelto di non applicare l’IIR e l’UTPR a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523 e hanno scelto di applicare un’imposta integrativa domestica qualificata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il giorno precedente l’inizio del primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione in cui si è scelto di applicare l’imposta integrativa domestica qualificata. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall’inizio del primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione in cui si è scelto di applicare un’imposta integrativa domestica qualificata. Qualora il primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione di cui al terzo comma del presente paragrafo abbia inizio a decorrere dal giorno in cui la presente direttiva entra in vigore o prima di tale giorno, gli Stati membri che hanno scelto di non applicare l’IIR e l’UTPR a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523 e hanno scelto di applicare un’imposta integrativa domestica qualificata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2026. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2027 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’, punto 8, della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2028. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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