Art. 1
Modifiche della direttiva 2011/16/UE
In vigore dal 14 apr 2025
Modifiche della direttiva 2011/16/UE
La direttiva 2011/16/UE è così modificata:
1)
all’, il punto 9) è così modificato:
a)
il primo comma è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli da 8 bis a 8 bis sexies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;»
;
ii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
ai fini delle disposizioni della presente direttiva diverse dall’articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli da 8 bis a 8 bis sexies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente al primo comma, lettere a) e b), del presente punto.»
;
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nel contesto del presente articolo, dell’articolo 8, paragrafi 3 bis e 7 bis, e dell’articolo 21, paragrafo 2, della presente direttiva e dell’allegato IV della presente direttiva, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato I della presente direttiva. Nel contesto dell’articolo 21, paragrafo 5, e dell’articolo 25, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate negli allegati I, V o VI della presente direttiva. Nel contesto dell’articolo 8 bis bis della presente direttiva e dell’allegato III della presente direttiva, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato III della presente direttiva. Nel contesto dell’articolo 8 bis quater della presente direttiva e dell’allegato V della presente direttiva, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato V della presente direttiva. Nel contesto dell’articolo 8 bis quinquies della presente direttiva e dell’allegato VI della presente direttiva, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato VI della presente direttiva. Nel contesto degli articoli 8 bis sexies e 9 bis della presente direttiva e dell’allegato VII della presente direttiva, i termini citati hanno lo stesso significato dei termini di cui all’, all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), all’articolo 16, paragrafi 4, 6, 8 e 11, all’articolo 17, paragrafo 1, all’articolo 21, paragrafo 5, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 24, paragrafi 4 e 6, all’articolo 26, paragrafo 2, all’articolo 27, paragrafi 3, 4 e 5, all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 2, all’articolo 31, paragrafo 1, all’articolo 32, all’articolo 33, paragrafo 1, all’articolo 35, paragrafo 1, all’articolo 36, paragrafo 1, all’articolo 37, paragrafo 1, all’articolo 39, paragrafo 1, all’articolo 42, paragrafo 1, all’articolo 44, paragrafo 1, all’articolo 47, paragrafo 1, e all’articolo 49, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio (*1). Inoltre, i termini con iniziali maiuscole hanno lo stesso significato di quelli definiti nell’allegato VII, sezione I, della presente direttiva.
(*1) Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj).»;"
2)
l’articolo 8, paragrafo 3 bis, è sostituito dal seguente:
«3 bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alle proprie Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di applicare le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) riportate negli allegati I e II e di assicurare l’efficace attuazione e il rispetto di dette norme conformemente alla sezione IX dell’allegato I.
Ai sensi delle norme applicabili di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale riportate negli allegati I e II, l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:
a)
il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;
b)
il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
c)
il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
d)
il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
e)
nel caso di un Conto di Custodia:
i)
l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonché l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
ii)
gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;
f)
nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;
g)
nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;
h)
se è stata fornita un’autocertificazione valida per ciascun Titolare di Conto;
i)
il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è una Persona che Esercita il Controllo su un’Entità che è Titolare di Conto è una Persona che Esercita il Controllo dell’Entità e se è stata fornita un’autocertificazione valida per ciascuna di dette Persone Oggetto di Comunicazione;
j)
il tipo di conto, se il conto è un Conto Preesistente o un Nuovo Conto e se il conto è un conto congiunto, con l’indicazione del numero di Titolari del Conto; e
k)
nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un’Entità di Investimento che è un istituto giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio.
Ai fini dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo, salvo disposizioni diverse previste nel presente paragrafo o nell’allegato I o II, l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni.
Il primo e il secondo comma del presente paragrafo prevalgono sul paragrafo 1, lettera c), o su qualsiasi altro strumento giuridico dell’Unione, nella misura in cui lo scambio di informazioni di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera c), o di qualsiasi altro strumento giuridico dell’Unione.
L’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica le informazioni di cui al secondo comma, lettere da h) a k), sui periodi di imposta a decorrere dal 1o gennaio 2026.»
;
3)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 8 bis
sexies
Formato per la dichiarazione e scambio di informazioni relative alle Dichiarazioni sulle imposte integrative ai sensi dell’articolo 44 della direttiva (UE) 2022/2523
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre all’entità costitutiva che presenta la dichiarazione di un gruppo multinazionale di imprese di utilizzare il modello tipo di cui all’allegato VII, sezione IV, della presente direttiva per adempiere agli obblighi di dichiarazione ai sensi dell’articolo 44 della direttiva (UE) 2022/2523.
2. L’autorità competente di uno Stato membro che ha ricevuto la Dichiarazione sulle imposte integrative presentata dall’entità controllante capogruppo o dall’entità designata a presentare la dichiarazione di cui all’articolo 44, paragrafo 3, lettere a) e (b), della direttiva (UE) 2022/2523 comunica, mediante scambio automatico e secondo il seguente approccio di diffusione, quanto segue:
a)
la Sezione generale della Dichiarazione sulle imposte integrative allo Stato membro di Attuazione in cui sono localizzate l’entità controllante capogruppo o le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese;
b)
la Sezione generale della Dichiarazione sulle imposte integrative, ad eccezione delle informazioni relative alla sintesi generale di cui alla sezione 1.4, agli Stati membri che applicano unicamente l’imposta integrativa domestica qualificata (QDTT):
i)
in cui sono localizzate le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese;
ii)
in cui sono localizzati una joint venture o un membro di un gruppo di joint venture del gruppo multinazionale di imprese se l’imposta integrativa domestica qualificata è applicata alle joint venture nello Stato membro;
iii)
se l’imposta integrativa domestica qualificata è applicata nello Stato membro a un’entità costitutiva apolide o una joint venture apolide del gruppo multinazionale di imprese;
c)
una o più Sezioni giurisdizionali della Dichiarazione sulle imposte integrative agli Stati membri che dispongono di diritti di imposizione a norma della direttiva (UE) 2022/2523, compresa l’imposta integrativa domestica qualificata per gli Stati membri cui tali Sezioni giurisdizionali si riferiscono.
In deroga al primo comma, lettera c), alle giurisdizioni UTPR con una percentuale UTPR pari a zero è trasmessa solo la parte della Dichiarazione sulle imposte integrative che contiene informazioni sull’attribuzione dell’imposta integrativa sulla base dell’UTPR per tale giurisdizione, in quanto tali informazioni sono coerenti con un estratto della sezione 3.4.3 della Dichiarazione sulle imposte integrative, e allo Stato membro di Attuazione in cui è localizzata l’entità controllante capogruppo sono trasmesse tutte le Sezioni giurisdizionali.
3. L’autorità competente di uno Stato membro comunica la Dichiarazione sulle imposte integrative ricevuta a norma del paragrafo 2 e tale comunicazione avviene entro tre mesi dal termine di presentazione per l’Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione.
4. L’autorità competente di uno Stato membro comunica la Dichiarazione sulle imposte integrative ricevuta dopo il termine di presentazione e tale comunicazione avviene entro tre mesi dalla data di ricevimento.
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per facilitare la comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
6. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c).
7. La comunicazione di informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo ha luogo utilizzando il formato elettronico tipo di cui all’articolo 20, paragrafo 4.»
;
4)
l’articolo 8 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 8 ter
Statistiche sugli scambi automatici
Gli Stati membri forniscono alla Commissione su base annuale statistiche sul volume degli scambi automatici di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all’articolo 8 bis bis, all’articolo 8 bis quater e all’articolo 8 bis sexies e informazioni sui costi amministrativi e su altri costi e benefici pertinenti relativi agli scambi che hanno avuto luogo e sui potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per i terzi.»
;
5)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 9 bis
Collaborazione in materia di rettifiche, conformità ed applicazione con riguardo alle Dichiarazioni sulle imposte integrative
1. Se l’autorità competente di uno Stato membro ha motivo di ritenere che le informazioni contenute in una Dichiarazione sulle imposte integrative presentata da un’entità controllante capogruppo o un’entità designata a presentare la dichiarazione che è localizzata nella giurisdizione dell’altro Stato membro, comunicate ai sensi dell’articolo 8 bis sexies, necessitino della rettifica di errori manifesti, ne informa senza indebito ritardo l’autorità competente dell’altro Stato membro. Se l’autorità competente destinataria della notifica concorda sul fatto che le informazioni contenute nella Dichiarazione sulle imposte integrative necessitano di rettifica, adotta senza indebito ritardo misure adeguate per ottenere una Dichiarazione sulle imposte integrative rettificata dall’entità controllante capogruppo o dall’entità designata a presentare la dichiarazione interessata. Essa comunica senza indebito ritardo la Dichiarazione sulle imposte integrative rettificata a tutte le autorità competenti per le quali tali informazioni sono oggetto di scambio conformemente alla presente direttiva.
2. Se l’autorità competente di uno Stato membro ha ricevuto da una o più entità costitutive localizzate in tale Stato membro la notifica che la Dichiarazione sulle imposte integrative per tali entità costitutive doveva essere presentata dall’entità controllante capogruppo o dall’entità designata a presentare la dichiarazione che è localizzata in un altro Stato membro, ma le informazioni incluse nella Dichiarazione sulle imposte integrative non sono state comunicate entro i termini di cui all’articolo 8 bis sexies, paragrafo 3, o all’articolo 27 quinquies, paragrafi 3 e 4, detta autorità competente notifica senza indebito ritardo all’altra autorità competente il mancato ricevimento delle informazioni. L’autorità competente destinataria della notifica determina senza indebito ritardo il motivo della mancata comunicazione della Dichiarazione sulle imposte integrative interessata e ne informa l’autorità competente entro un mese dal ricevimento della notifica, specificando, se del caso, la data prevista per lo scambio della Dichiarazione sulle imposte integrative. La data prevista per lo scambio è fissata in una data compresa entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica dello scambio non avvenuto.»
;
6)
all’articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’autorità competente di ciascuno Stato membro istituisce un meccanismo efficace per garantire l’uso delle informazioni acquisite attraverso la comunicazione o lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis sexies.»
;
7)
all’articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Lo scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis quater e 8 bis sexies è effettuato utilizzando un formato elettronico tipo inteso a facilitare tale scambio automatico adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.»
;
8)
all’articolo 22, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Gli Stati membri conservano le registrazioni delle informazioni ricevute mediante lo scambio automatico di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis sexies per un periodo non superiore a quello necessario, ma in ogni caso non inferiore a cinque anni dalla data di ricevimento al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva.
4. Gli Stati membri si adoperano per garantire che l’entità tenuta alla comunicazione sia autorizzata a ottenere conferma per via elettronica della validità delle informazioni sul NIF di qualsiasi contribuente oggetto dello scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis sexies. La conferma delle informazioni sul NIF può essere richiesta solo ai fini della convalida della correttezza dei dati di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all’articolo 8 bis, paragrafo 6, all’articolo 8 bis bis, paragrafo 3, all’articolo 8 bis ter, paragrafo 14, all’articolo 8 bis quater, paragrafo 2, all’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3, e all’articolo 8 bis sexies, paragrafo 2.»
;
9)
l’articolo 25 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 25 bis
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli da 8 bis bis a 8 bis sexies e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.»
;
10)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 27 quinquies
Primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione e comunicazione delle informazioni per la prima volta ai sensi dell’articolo 8 bis sexies
1. Il primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione per cui le informazioni devono essere comunicate a norma dell’articolo 8 bis sexies è il primo esercizio fiscale che inizia a decorrere dal 31 dicembre 2023.
2. Per gli Stati membri che hanno scelto di non applicare l’IIR e l’UTPR a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523, il primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione per cui le informazioni devono essere comunicate a norma dell’articolo 8 bis sexies è il primo esercizio fiscale successivo alla fine del periodo indicato in tale scelta.
Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, per gli Stati membri che hanno scelto di non applicare l’IIR e l’UTPR a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523 e hanno scelto di applicare un’imposta integrativa domestica qualificata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva, il primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione per cui le informazioni devono essere comunicate a norma dell’articolo 8 bis sexies è il primo esercizio fiscale in cui si applica l’imposta integrativa domestica qualificata.
3. L’autorità competente dello Stato membro comunica le informazioni ai sensi dell’articolo 8 bis sexies relativamente al primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione non oltre sei mesi dal termine di presentazione.
4. In ogni caso, gli Stati membri comunicano le informazioni ai sensi dell’articolo 8 bis sexies per la prima volta non prima del 1o dicembre 2026.»
;
11)
il testo che figura nell’allegato della presente direttiva è aggiunto come allegato VII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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