Art. 4
Recepimento
In vigore dal 19 dic 2024
Recepimento
1. Entro il 31 luglio 2027, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Essi applicano le misure di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 31 luglio 2028.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 19, paragrafo 2, lettera i), della direttiva (UE) 2017/1132 e all’articolo 19 ter di tale direttiva entro il 1o agosto 2028 e applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o agosto 2029.
4. Le misure di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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