Art. 3

Relazioni e riesame

In vigore dal 19 dic 2024
Relazioni e riesame 1.   Entro il 31 luglio 2032, la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per predisporre tale relazione, in particolare fornendo i dati di cui al paragrafo 2. 2.   La relazione della Commissione valuta, tra l’altro, gli aspetti seguenti, prestando particolare attenzione ai fattori che promuovono o scoraggiano l’uso di strumenti e processi digitali in relazione a tali aspetti: a) l’esperienza pratica dell’uso del certificato delle società UE, compresi la sua adozione in termini di numero di certificati delle società UE rilasciati, la sua disponibilità a titolo gratuito e l’impatto sulle imprese, sui registri o sulle autorità; b) l’esperienza pratica dell’uso della procura digitale dell’UE; c) l’esperienza pratica della riduzione delle formalità per le società nelle situazioni transfrontaliere; d) l’efficacia dei controlli preventivi e dei controlli di legalità introdotti e attuati dagli Stati membri nel garantire un elevato livello di accuratezza e l’affidabilità delle informazioni sulle società, nonché la necessità di una maggiore trasparenza riguardo a tali informazioni; e) la necessità e la fattibilità di rendere disponibili gratuitamente maggiori informazioni rispetto a quelle richieste a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132, e, ove applicabile, rispetto a quelle previste a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, e dell’articolo 19 bis, paragrafo 4, di tale direttiva, nonché la necessità e la fattibilità di garantire un accesso senza ostacoli a tali informazioni; f) l’attuazione degli obblighi di pubblicità per le società di persone ai sensi dell’articolo 14 bis della direttiva (UE) 2017/1132, in particolare per quanto riguarda le informazioni soggette a obbligo di pubblicità solo se iscritte nel registro nazionale. 3.   La Commissione valuta inoltre: a) il potenziale di interoperabilità intersettoriale fra il sistema di interconnessione dei registri e altri sistemi che offrono meccanismi di cooperazione fra le autorità competenti; b) l’eventuale necessità di misure supplementari per rispondere appieno alle esigenze delle persone con disabilità ai fini dell’accesso alle informazioni sulle società fornite dai registri; c) se l’ambito di applicazione delle disposizioni sulle informazioni relative ai gruppi di società debba essere esteso ad altre categorie o tipi di gruppi e ad altri soggetti, se debbano essere rese pubblicamente disponibili maggiori informazioni sui gruppi e se debba essere fornita una rappresentazione visuale delle strutture del gruppo attraverso il sistema di interconnessione dei registri, nonché le modalità di tale visualizzazione; d) l’eventuale inclusione delle cooperative nell’ambito di applicazione della presente direttiva, in linea con le disposizioni sulle società di persone elencate nell’allegato II ter, tenendo conto nel contempo delle caratteristiche specifiche delle cooperative. 4.   La Commissione valuta altresì se le informazioni sulla sede dell’amministrazione centrale e sul centro di attività principale debbano essere pubblicate nel registro nazionale e rese disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri, nonché le modalità per definire tali concetti al fine di garantirne la comprensione uniforme in tutta l’Unione. 5.   La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di ulteriore modifica della direttiva (UE) 2017/1132.
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