Art. 2

Recepimento

In vigore dal 27 nov 2024
Recepimento 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2027, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri privi di porti marittimi e in grado di dimostrare che meno del 5 % del totale di singole unità che fanno scalo ogni anno, nel corso dei tre anni precedenti, nei loro porti fluviali è costituito da navi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono derogare all'obbligo di recepimento e attuazione della stessa.
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