Art. 1
Modifiche della direttiva 2009/16/CE
In vigore dal 27 nov 2024
Modifiche della direttiva 2009/16/CE
La direttiva 2009/16/CE è così modificata:
1)
all', il primo comma è così modificato:
a)
il punto 1) è così modificato:
i)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia del 1978 (“convenzione STCW”);»
;
ii)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«l)
convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi del 2004 (“convenzione BWM”);
m)
convenzione internazionale sulla rimozione dei relitti del 2007 (“convenzione di Nairobi”);
n)
convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente del 2009 (“convenzione di Hong Kong”).»
;
b)
il punto 3) è soppresso;
c)
è inserito il punto seguente:
«8 bis)
“ispezione”: una verifica delle condizioni della nave, delle relative dotazioni e dell’equipaggio sulla base delle convenzioni applicabili e da parte di un ispettore. L'ispezione non costituisce una visita per il rilascio, la convalida o il rinnovo dei certificati obbligatori e il rapporto di ispezione che ne scaturisce, fornito al comandante della nave, non è un certificato.»
;
d)
i punti 11), 12) e 13) sono sostituiti dai seguenti:
«11)
“ispezione iniziale”: l'ispezione a bordo di una nave da parte di un ispettore, che include almeno i controlli previsti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1;
12)
“ispezione più dettagliata”: l'ispezione che include gli elementi di un'ispezione iniziale durante la quale la nave, le relative dotazioni e l'equipaggio sono sottoposti interamente o, se necessario, parzialmente a un esame accurato nei casi specificati all'articolo 13, paragrafo 3, concernente la costruzione della nave, le relative dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro e il rispetto delle procedure operative di bordo;
13)
“ispezione estesa”: l'ispezione che include come minimo le voci elencate all'allegato VII e gli elementi di un'ispezione iniziale. Un'ispezione estesa può comprendere un'ispezione più dettagliata quando sussistano fondati motivi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.»
;
e)
il punto 20) è sostituito dal seguente:
«20)
“certificato obbligatorio”: certificato rilasciato direttamente da o a nome di uno Stato di bandiera in conformità delle convenzioni applicabili.»
;
2)
l' è così modificato:
a)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non ha sottoscritto una convenzione, gli Stati membri assicurano che la nave e il relativo equipaggio non godano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale convenzione. Tale nave è sottoposta a un'ispezione più dettagliata secondo le procedure istituite nell'ambito del MOU di Parigi. Tuttavia una nave battente bandiera di uno Stato che non è parte della CLC 92, della convenzione “Bunker Oil” 2001 o della convenzione di Nairobi non è automaticamente sottoposta a un'ispezione più dettagliata se dispone del pertinente certificato rilasciato da uno Stato che è parte di dette convenzioni e l'ispettore che effettua l'ispezione decide che non è necessaria un'ispezione più dettagliata. Tale decisione e le relative motivazioni sono registrate nella banca dati sulle ispezioni.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i pescherecci di lunghezza inferiore a 24 metri, le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi di Stato usate per scopi non commerciali e le imbarcazioni da diporto che non si dedicano a operazioni commerciali. Ai fini della presente direttiva, la lunghezza di un peschereccio è determinata conformemente all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca (“accordo di Città del Capo”).»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. Gli Stati membri possono effettuare ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo sui pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 24 metri. La Commissione, in cooperazione con gli Stati firmatari del MOU di Parigi, può adottare orientamenti atti a stabilire le modalità dettagliate di tale regime specifico di controllo parallelo e distinto da parte dello Stato di approdo per tali pescherecci.»
;
3)
all'articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Le ispezioni di navi effettuate da uno Stato membro che superano del 20 % o più l'impegno di ispezione annuale di detto Stato membro non sono prese in considerazione nel calcolo degli impegni di ispezione annuali delle parti del MOU di Parigi.»
;
4)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Modalità dettagliate per il rispetto dell'impegno di ispezione
1. Si considera che uno Stato membro che non adempie all'obbligo di effettuare le ispezioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), rispetti comunque tale obbligo se le mancate ispezioni non superano il 10 % del totale delle navi di priorità I che hanno fatto scalo nei suoi porti e ancoraggi, indipendentemente dal loro profilo di rischio.
2. Nonostante la percentuale di mancate ispezioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri ispezionano in via prioritaria le navi che, secondo le informazioni fornite dalla banca dati sulle ispezioni, fanno scalo raramente in porti all'interno dell'Unione.
3. Nonostante la percentuale di mancate ispezioni di cui al paragrafo 1, per le navi di priorità I che fanno scalo in ancoraggi gli Stati membri ispezionano in via prioritaria le navi con un profilo di rischio elevato che, secondo le informazioni fornite dalla banca dati sulle ispezioni, fanno scalo raramente in porti all'interno dell'Unione.»
;
5)
all'articolo 7, il titolo e i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 7
Modalità dettagliate per un impegno di ispezione equilibrato in tutta l'Unione
1. Si considera che uno Stato membro in cui il totale delle navi di priorità I che vi hanno fatto scalo supera la sua percentuale di ispezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), rispetti il proprio impegno di ispezione annuale se il numero di ispezioni da esso effettuato corrisponde almeno alla sua percentuale di ispezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e se le ispezioni mancate da parte di tale Stato membro non superano il 40 % del totale di navi di priorità I che hanno fatto scalo nei suoi porti e ancoraggi.
2. Si considera che uno Stato membro in cui il totale delle navi di priorità I e II che vi hanno fatto scalo è inferiore al 150 % della percentuale di ispezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), rispetti comunque il proprio impegno di ispezione annuale se effettua le ispezioni su due terzi del totale delle navi di priorità I e di priorità II che fanno scalo nei suoi porti e ancoraggi.»
;
6)
l'articolo 8 è così modificato:
a)
i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Uno Stato membro può decidere di rinviare l'ispezione di una nave di priorità I o di priorità II in una qualsiasi delle seguenti circostanze:
a)
quando l'ispezione potrebbe essere effettuata durante qualsiasi scalo successivo della nave nel medesimo Stato membro entro 15 giorni dall'ora effettiva di partenza, a condizione che la nave non effettui scali intermedi in nessun altro porto all'interno dell'Unione o della regione del MOU di Parigi, ad eccezione dei porti dello Stato di bandiera della nave;
b)
quando l'ispezione potrebbe essere effettuata in un altro porto di scalo all'interno dell'Unione o della regione del MOU di Parigi entro 15 giorni dall'ora effettiva di partenza, a condizione che lo Stato in cui si trova tale porto abbia anticipatamente accettato di effettuare detta ispezione; oppure
c)
quando l'ispezione di una nave, comprese le navi ro-ro da passeggeri o le unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, potrebbe essere effettuata nello stesso porto di scalo entro 15 giorni dall'ora effettiva di partenza.
Quando uno Stato membro decide di rinviare un'ispezione a norma del primo comma, tale ispezione rinviata non è conteggiata ai fini del rispetto, da parte di tale Stato membro, dell’impegno di ispezione annuale di cui agli articoli 6 e 7 se l'ispezione rinviata è registrata come tale nella banca dati sulle ispezioni.
2. L'ispezione di una nave di priorità I o di priorità II non effettuata per motivi operativi non è conteggiata come ispezione mancata, purché il motivo per cui l'ispezione non è stata effettuata sia registrato nella banca dati sulle ispezioni e ricorra una qualsiasi delle seguenti circostanze eccezionali:
a)
l'autorità competente ritiene che l'ispezione comporti un rischio per la sicurezza degli ispettori, della nave, dell'equipaggio oppure per il porto o l'ambiente marino;
b)
la nave fa scalo nel porto soltanto di notte; oppure
c)
la durata dello scalo della nave è troppo breve perché l'ispezione possa essere effettuata in modo soddisfacente.
Qualora ricorrano le circostanze di cui alla lettera b), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le navi che fanno regolarmente scalo nel periodo notturno siano ispezionate, se necessario.
3. L'ispezione non effettuata su una nave ancorata non è conteggiata come ispezione mancata se:
a)
la nave è ispezionata, entro 15 giorni dall'ora effettiva di partenza, in un altro porto o ancoraggio dell'Unione o della regione del MOU di Parigi in conformità dell'allegato I;
b)
la nave fa scalo soltanto nel periodo notturno o la durata dello scalo è troppo breve perché l'ispezione possa essere effettuata in modo soddisfacente, e il motivo per cui l'ispezione non è stata effettuata è registrato nella banca dati sulle ispezioni; oppure
c)
l'autorità competente ritiene che l'ispezione comporti un rischio per la sicurezza degli ispettori, della nave o dell'equipaggio o per il porto o l'ambiente marino, e il motivo dell'ispezione mancata è registrato nella banca dati sulle ispezioni.»
;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Se un'ispezione non è effettuata a causa di circostanze straordinarie e impreviste, non è conteggiata come ispezione mancata e il motivo per cui l'ispezione non è stata effettuata è registrato nella banca dati sulle ispezioni. Tali circostanze sono debitamente giustificate e comunicate alla Commissione.»
;
7)
l'articolo 9 è soppresso;
8)
all'articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il profilo di rischio di una nave è determinato da una combinazione di parametri generici, storici e ambientali, ossia:
a)
Parametri generici
I parametri generici si basano sul tipo, l'età, la bandiera, gli organismi riconosciuti interessati e la prestazione della compagnia conformemente all'allegato I, parte I, punto 1, e all'allegato II.
b)
Parametri storici
I parametri storici si basano sul numero di carenze e di fermi in un determinato periodo conformemente all'allegato I, parte I, punto 2, e all'allegato II.
c)
Parametri ambientali
I parametri ambientali si basano sul numero di carenze relative alle convenzioni MARPOL 73/78, AFS 2001, BWM, CLC 92, “Bunker Oil” 2001, di Nairobi e di Hong Kong, conformemente all'allegato I, parte I, punto 3, e all'allegato II.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la metodologia per l'esame dei parametri di rischio generici riguardanti in particolare i criteri dello Stato di bandiera e i criteri relativi alle prestazioni della compagnia adottati nell'ambito del MOU di Parigi nel 2019, che stabilisce elenchi relativi a un livello di prestazione elevato, medio e basso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.»
;
9)
l'articolo 13 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
a verificare che siano soddisfacenti le condizioni generali, compresi gli aspetti igienici, della nave, compresi la sala macchine e gli alloggi.»
;
b)
il paragrafo 2 è soppresso;
10)
l'articolo 14 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le seguenti categorie di navi sono assoggettabili a ispezione estesa in conformità dell'allegato I, parte II, punti 3A e 3B:
a)
navi a profilo di rischio elevato;
b)
navi passeggeri, navi portarinfuse, petroliere, navi gasiere, navi cisterna per sostanze liquide nocive (NLS) o navi chimichiere di età superiore a 12 anni;
c)
navi a profilo di rischio elevato o navi passeggeri, navi portarinfuse, petroliere, navi gasiere, navi cisterna per NLS o navi chimichiere di età superiore a 12 anni, in caso di fattori di priorità assoluta o imprevisti;
d)
navi sottoposte a ispezione a seguito di un provvedimento di rifiuto di accesso emesso in conformità dell'articolo 16 e dell'articolo 21, paragrafo 4.»
;
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Un'ispezione estesa è effettuata, nella misura del possibile, da almeno due ispettori preposti al controllo da parte dello Stato di approdo. Qualora ciò non sia possibile, le relative motivazioni sono debitamente registrate nella banca dati sulle ispezioni. La portata di un'ispezione estesa, compresa l'indicazione dei settori a rischio da controllare, è stabilita nell'allegato VII. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modalità dettagliate al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dell'allegato VII. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.»
;
11)
l'articolo 14 bis è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'articolo 11, lettera a), e l'articolo 14 non si applicano alle navi ro-ro da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea sottoposte a ispezione a norma del presente articolo.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. L'armatore o il comandante della nave provvede affinché sia previsto nel piano operativo un tempo sufficiente per consentire lo svolgimento delle ispezioni di cui all'allegato XVII, punto 1.1 e punto 2, lettera a).»
;
12)
l'articolo 16 è così modificato:
a)
i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Uno Stato membro rifiuta l'accesso ai propri porti e ancoraggi a tutte le navi che:
a)
battono la bandiera di uno Stato che figura nell'elenco relativo a un livello di prestazione basso adottato conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicato ogni anno dalla Commissione e sono state fermate più di due volte nel corso dei 36 mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi; oppure
b)
battono la bandiera di uno Stato che figura nell'elenco relativo a un livello di prestazione elevato o medio, adottato conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicato ogni anno dalla Commissione e sono state fermate più di due volte nel corso dei 24 mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica nelle situazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 6.
Il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave lascia il porto o l'ancoraggio in cui è stata oggetto del terzo fermo e in cui è stato emesso il provvedimento di rifiuto di accesso.
2. Il provvedimento di rifiuto di accesso è revocato solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla data della sua emanazione e quando sono soddisfatte le condizioni elencate all'allegato VIII, punti da 3 a 6.
Se la nave è oggetto di un secondo provvedimento di rifiuto di accesso, tale provvedimento è revocato solo dopo che siano trascorsi 12 mesi.
3. Ogni fermo successivo in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi determina il rifiuto di accesso della nave a qualsiasi porto o ancoraggio all'interno dell'Unione. Tale terzo provvedimento di rifiuto di accesso può essere revocato dopo un periodo di 24 mesi dalla data della sua emanazione e soltanto se:
a)
la nave batte la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi non figura né nell'elenco relativo a un livello di prestazione basso né nell'elenco relativo a un livello di prestazione medio;
b)
i certificati obbligatori e di classificazione della nave sono rilasciati da uno o più organismi riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
c)
la nave è gestita da una compagnia con prestazioni elevate conformemente all'allegato I, parte I, punto 1; e
d)
sono soddisfatte le condizioni elencate all'allegato VIII, punti da 3 a 6.
A ogni nave che non soddisfi i criteri elencati nel primo comma, dopo un periodo di 24 mesi dalla data di emanazione del provvedimento di rifiuto di accesso, è imposto un rifiuto di accesso permanente a qualsiasi porto o ancoraggio all'interno dell'Unione.
4. Ogni fermo successivo al terzo provvedimento di rifiuto di accesso, in un porto o ancoraggio all'interno dell'Unione, di una nave battente bandiera di uno Stato che figura nell'elenco relativo a un livello di prestazione medio o basso determina il rifiuto permanente di accesso della nave a qualsiasi porto o ancoraggio all'interno dell'Unione.
(*1) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).»;"
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«4 bis. A una nave battente bandiera di uno Stato che figura nell'elenco relativo a un livello di prestazione elevato a cui è stato rifiutato l'accesso per tre o più volte e che è sottoposta a fermo in un porto o ancoraggio dell'Unione al momento della prima ispezione nell'Unione dopo il summenzionato terzo rifiuto di accesso o qualsiasi successivo rifiuto di accesso:
a)
è negato l'accesso a qualsiasi porto o ancoraggio dell'Unione per un periodo di 24 mesi, se i certificati obbligatori e di classificazione della nave sono rilasciati da uno o più organismi riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 391/2009;
b)
è negato in modo permanente l'accesso a qualsiasi porto o ancoraggio dell'Unione se i certificati obbligatori e di classificazione della nave non sono rilasciati da uno o più organismi riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 391/2009.
4 ter. I periodi di rifiuto di accesso per fermi multipli sono prorogati di 12 mesi nei casi in cui si applica un provvedimento di rifiuto di accesso a norma dell'articolo 21, paragrafo 4.»
;
13)
all'articolo 17, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Al termine di un'ispezione, l'ispettore redige un rapporto di ispezione a norma dell'allegato IX. Una copia del rapporto di ispezione è fornita al comandante della nave.»
;
14)
all'articolo 19, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
«4. Se l'ispezione rivela che la nave non è equipaggiata con dispositivi di registrazione dei dati di navigazione funzionanti e il loro uso è prescritto dalla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), l'autorità competente provvede affinché la nave sia sottoposta a fermo.
(*2) Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).»;"
15)
all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il proprietario o l'armatore di una nave o il suo rappresentante nello Stato membro ha il diritto di ricorrere contro qualsiasi fermo o rifiuto di accesso disposto dall'autorità competente. Il ricorso non sospende il fermo o il rifiuto di accesso.»
;
16)
l'articolo 21 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri provvedono affinché sia rifiutato l'accesso a qualsiasi porto o ancoraggio all'interno dell'Unione alle navi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e alle navi sottoposte a fermo di cui all'articolo 19, paragrafo 2:
a)
che prendono il mare senza rispettare le condizioni stabilite dall'autorità competente dello Stato membro del porto di ispezione; oppure
b)
a cui è consentito prendere il mare a condizione che ottemperino agli obblighi applicabili delle convenzioni recandosi successivamente nel cantiere navale indicato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, ma che omettono di agire in tal modo.
Il provvedimento di rifiuto di accesso diventa applicabile a decorrere dalla data della sua emissione. Il provvedimento di rifiuto di accesso è revocato solo dopo che siano trascorsi 12 mesi dalla data della sua emanazione e quando sono soddisfatte le condizioni elencate all'allegato VIII, punti da 3 a 6.»
;
b)
i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Nei casi indicati al paragrafo 4, primo comma, lettera a), l'autorità competente dello Stato membro in cui sono state constatate le carenze della nave informa immediatamente le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.
Nei casi indicati al paragrafo 4, primo comma, lettera b), l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il cantiere navale informa l'autorità dello Stato membro in cui sono state constatate le carenze della nave se la nave è arrivata. Qualora l'autorità competente dello Stato membro in cui sono state constatate le carenze venga a conoscenza del fatto che la nave non si è recata in detto cantiere navale, ne informa immediatamente le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.
Nei casi indicati al paragrafo 4, primo comma, lettera b), se il cantiere navale previsto a norma del paragrafo 1 non si trova in uno Stato membro e l'autorità competente dello Stato membro in cui sono state constatate le carenze viene a conoscenza del fatto che la nave non si è recata in detto cantiere navale, tale autorità ne informa immediatamente le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.
Prima di negare l'accesso alla nave, lo Stato membro può chiedere di consultarsi con l'amministrazione dello Stato di bandiera della nave in questione.
6. In deroga al paragrafo 4, l'accesso, da parte di una nave di cui a detto paragrafo, a un porto o ancoraggio specifico può essere consentito dall'autorità competente del relativo Stato di approdo in casi di forza maggiore o per motivi primari di sicurezza, per diminuire o ridurre al minimo il rischio di inquinamento o per correggere carenze in conformità del paragrafo 1, a condizione che il proprietario, l'armatore o il comandante della nave abbia adottato provvedimenti adeguati a garantire l'accesso sicuro della nave interessata a detto porto o ancoraggio che soddisfino l'autorità competente di tale Stato membro.»
;
17)
all'articolo 22, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. In cooperazione con gli Stati membri e gli Stati firmatari del MOU di Parigi e sulla base delle competenze e dell'esperienza acquisite a livello di Stati membri nell'Unione e nell'ambito del MOU di Parigi, la Commissione elabora un programma di formazione professionale per sostenere gli Stati membri nella formazione e nella valutazione delle competenze degli ispettori preposti al controllo da parte dello Stato di approdo al fine di integrare la politica di formazione del MOU di Parigi, così da armonizzare le pratiche in materia di controllo da parte dello Stato di approdo.
In cooperazione con gli Stati membri e gli Stati firmatari del MOU di Parigi, la Commissione individua le nuove esigenze di formazione e vi risponde costantemente, apportando contributi per la modifica dei piani di studio, dei programmi e dei contenuti del programma di formazione destinato agli ispettori, in particolare per quanto riguarda le sfide in materia di sicurezza marittima connesse alle questioni ambientali, sociali e lavorative e alle nuove tecnologie, come anche in relazione agli obblighi supplementari derivanti dagli strumenti pertinenti.»
;
18)
all'articolo 23, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per assicurare che i loro piloti che effettuano operazioni di ormeggio o disormeggio di navi o che operano su navi dirette verso un porto o in transito all'interno di uno Stato membro informino immediatamente l'autorità competente dello Stato di approdo o dello Stato costiero, a seconda dei casi, qualora nell'esercizio delle loro normali funzioni vengano a conoscenza di anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza, comprese la sicurezza della navigazione o la sicurezza dei marittimi a bordo, o che possono rappresentare una minaccia per l'ambiente marino.
2. Se, nell'esercizio delle loro normali funzioni, le autorità o gli enti portuali constatano che una nave attraccata nel loro porto presenta anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza, comprese la sicurezza della navigazione o la sicurezza dei marittimi a bordo, o che possono rappresentare una minaccia per l'ambiente marino, ne informano immediatamente l'autorità competente dello Stato di approdo.»
;
19)
all'articolo 24, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che le informazioni sull'ora effettiva di arrivo e sull'ora effettiva di partenza di ogni nave che fa scalo nei loro porti o ancoraggi siano trasferite entro tre ore dall'ora di arrivo e di partenza, rispettivamente, insieme a un identificatore del porto o ancoraggio in questione, alla banca dati sulle ispezioni tramite il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi “SafeSeaNet”, di cui all', lettera s), della direttiva 2002/59/CE. Dopo aver trasferito tali informazioni alla banca dati sulle ispezioni tramite SafeSeaNet, gli Stati membri sono esentati dalla fornitura di dati ai sensi dell'allegato XIV, punto 1.2 e punto 2, lettere a) e b), della presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono a trasferire nella banca dati sulle ispezioni le informazioni relative alle ispezioni effettuate in conformità della presente direttiva non appena è ultimato il rapporto sull'ispezione o il fermo è revocato.
Entro 72 ore gli Stati membri provvedono alla convalida, ai fini della pubblicazione, delle informazioni trasferite nella banca dati sulle ispezioni. Il rapporto di ispezione è convalidato prima del suo trasferimento nella banca dati, se fattibile, da un ispettore preposto al controllo da parte dello Stato di approdo o da un altro dipendente dell'autorità competente debitamente autorizzato che non faceva parte del gruppo che ha effettuato l'ispezione.»
;
20)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 24 bis
Certificati elettronici
La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche funzionali e tecniche relative a uno strumento di convalida per i certificati obbligatori elettronici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.»
;
21)
l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Articolo 25
Scambio di informazioni e cooperazione
Ciascuno Stato membro provvede affinché le sue autorità o i suoi enti portuali e gli altri organismi o autorità pertinenti forniscano all'autorità competente i seguenti tipi di informazioni in loro possesso:
a)
informazioni relative alle navi che hanno omesso di notificare informazioni conformemente al disposto della presente direttiva, della direttiva 2002/59/CE e della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), nonché, se del caso, del regolamento (CE) n. 725/2004;
b)
informazioni relative a navi che hanno preso il mare senza essersi conformate all'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/883;
c)
informazioni relative a navi alle quali è stato negato l'accesso o che sono state espulse da un porto per motivi di sicurezza;
d)
informazioni su anomalie apparenti segnalate conformemente all'articolo 23.
(*3) Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).»;"
22)
l'articolo 30 è sostituito dal seguente:
«Articolo 30
Monitoraggio dell'osservanza delle norme e della prestazione degli Stati membri
Al fine di assicurare un'efficace applicazione della presente direttiva e monitorare il funzionamento globale del regime dell'Unione per il controllo da parte dello Stato di approdo in conformità del regolamento (CE) n. 1406/2002, la Commissione raccoglie le informazioni necessarie ed effettua visite presso gli Stati membri.
Ciascuno Stato membro sviluppa, attua e mantiene in funzione un sistema di gestione della qualità riguardante le parti operative delle attività dell'amministrazione in quanto Stato di approdo direttamente coinvolte nelle ispezioni. Tale sistema deve essere certificato conformemente alle norme di qualità internazionali applicabili entro il 6 luglio 2032.»
;
23)
l'articolo 30 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 30 bis
Atti delegati
La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 30 ter al fine di modificare l', punto 1), per quanto concerne l'elenco delle convenzioni ivi stabilito, una volta che tali convenzioni siano state adottate come strumento pertinente nell'ambito del MOU di Parigi, e al fine di modificare l'allegato VI per integrare o aggiornare l'elenco delle procedure, degli orientamenti, delle istruzioni e delle circolari relativi al controllo da parte dello Stato di approdo adottati nell'ambito del MOU di Parigi e stabiliti in tale allegato.»
;
24)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 31 bis
Modifiche delle convenzioni
Le modifiche delle convenzioni si applicano fatta salva la procedura di controllo di conformità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.»
;
25)
l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Articolo 33
Atti di esecuzione
Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 4, all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 18 bis, paragrafo 7, all'articolo 23, paragrafo 5, all'articolo 24 bis, paragrafo 1, e all'articolo 27, secondo comma, secondo le procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 2, la Commissione fa particolare attenzione a garantire che detti atti tengano conto della competenza e dell'esperienza acquisite con il sistema di ispezione nell'Unione e si basino sulle competenze maturate nell'ambito dell'organizzazione del MOU di Parigi.»
;
26)
l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Articolo 35
Riesame dell'attuazione
Entro il 6 luglio 2032, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sul rispetto della presente direttiva. Sulla base di tale relazione, la Commissione determina l'eventuale necessità di presentare una proposta legislativa relativa a una modifica della presente direttiva o a ulteriori atti giuridici in questo settore.
Una volta conclusa la revisione, da parte dell'IMO, del suo indicatore di intensità di carbonio, la Commissione ne valuta l'idoneità come parametro ambientale utilizzato per determinare il profilo di rischio di una nave a norma della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione la Commissione considera l’opportunità di una proposta legislativa, se del caso»
;
27)
l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente direttiva;
28)
l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente direttiva;
29)
l'allegato III è soppresso;
30)
l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato III della presente direttiva;
31)
l'allegato VI è sostituito dal testo di cui all'allegato IV della presente direttiva;
32)
l'allegato VIII è sostituito dal testo di cui all'allegato V della presente direttiva;
33)
l'allegato XII è sostituito dal testo di cui all'allegato VI della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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