Art. 29
Sanzioni
In vigore dal 27 nov 2024
Sanzioni
1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio (43), gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto degli elementi seguenti, a seconda dei casi:
a)
la natura, la gravità e la portata della violazione;
b)
se del caso, il carattere doloso o colposo della violazione;
c)
la popolazione o l’ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l’impatto della violazione sull’obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente;
d)
il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente;
e)
la situazione finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza ritardo, le norme e misure di cui al paragrafo 1 e le eventuali modifiche successive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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