Art. 37

Tasso di conversione del debito in capitale

In vigore dal 27 nov 2024
Tasso di conversione del debito in capitale Gli Stati membri provvedono a che, quando applicano lo strumento della svalutazione o conversione ed esercitano i poteri di cui all’, paragrafo 1, lettera h), le autorità di risoluzione possano applicare tassi di conversione diversi a classi diverse di strumenti di capitale e passività conformemente a uno dei principi seguenti o a entrambi: a) il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore interessato per perdite subite a causa dell’esercizio dei poteri di svalutazione o conversione; b) il tasso di conversione applicabile alle passività ritenute di primo rango in virtù del diritto fallimentare applicabile è maggiore di quello applicabile alle passività subordinate.
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