Art. 37 · Tasso di conversione del debito in capitale

Art. 37

Tasso di conversione del debito in capitale

In vigore dal 27 nov 2024
Tasso di conversione del debito in capitale Gli Stati membri provvedono a che, quando applicano lo strumento della svalutazione o conversione ed esercitano i poteri di cui all’, paragrafo 1, lettera h), le autorità di risoluzione possano applicare tassi di conversione diversi a classi diverse di strumenti di capitale e passività conformemente a uno dei principi seguenti o a entrambi: a) il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore interessato per perdite subite a causa dell’esercizio dei poteri di svalutazione o conversione; b) il tasso di conversione applicabile alle passività ritenute di primo rango in virtù del diritto fallimentare applicabile è maggiore di quello applicabile alle passività subordinate.
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